Italian court dismisses request for remittal due to failure to notify other parties and irrelevant arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the request for remittal inadmissible because it was not notified to other parties as required by law. The applicant argued for procedural review but presented lengthy arguments regarding unrelated cautionary and criminal proceedings. The court rejected these extraneous points and ruled the request inadmissible under Article 48 of the Code of Criminal Procedure, ordering the applicant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 45, 46, 48 cod. proc. pen.: A request for remittal of proceedings is inadmissible if not notified to all parties as mandated by law, and arguments concerning matters unrelated to the remittal request are deemed irrelevant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: TOSONI AUGUSTO nato a ROMA il 05/01/1972 avverso l'ordinanza del 29/05/2023 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Letta l'istanza di rimessione del processo ai sensi dell'art. 45 cod.proc.pen. avanzata da Tosoni Augusto in relazione al proc. pen. N.8793/17 pendente dinanzi al Tribunale di Roma;
2. Ritenuto che l'istanza non risulta notificata alle altre parti come inderogabilmente previsto dall'art. 46 comma primo cod.proc.pen.; che lo stesso art. 46 prevede al comma quarto che l'inosservanza delle disposizioni dettate in ordine alla notifica dell'istanza alle altre parti del procedimento comporta l'inammissibilità della richiesta) 4AIJAA.9_,144 "tutt'i- z,),.4,ttalé t 3. Considerato altresì che il rich edente si diffonde lungamente nell'esporre aspetti relativi al procedimento cautelare ovvero al procedimento penale del tutto estranei all'oggetto dell'istanza di remissione perché non idonei ad ingenerare un legittimo sospetto; Ritenuto pertanto che la richiesta deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 48 cod.proc.pen. e che alla relativa declaratoria consegue, la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la richiesta e condanna il richiedente al pagamento delle spese processuali e della. somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 11 gennaio 2024 L CONSIGLIE ST. ?u IL PESJ,QENTE Se Cani DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE IL i 3 FEBL_2024 IL FUNZIONAR/ci 11