Italian Supreme Court dismisses appeal against sentencing for lack of admissible grounds under Article 448 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged the substitution of a custodial sentence without citing permissible grounds. The appellant argued for a lack of reasoning regarding the sentence change and the non-application of Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that appeals against sentencing judgments are strictly limited to specific statutory grounds, excluding general complaints about the reasoning or procedural articles not listed in the law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against sentencing judgments are admissible only for grounds concerning the expression of the defendant's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, excluding general complaints about reasoning or other procedural articles.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ROSE ANDREA nato a COSENZA il 26/11/1972 avverso la sentenza del 21/03/2023 del GIP del TRIBUNALE di ASTIudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Ricorso trattato de plano.
RITENUTO IN FATTO
ED IN DIRITTO 1. Il giudice per le indagini preliminari di Asti ha applicato all'imputato la pena concordata con il pubblico ministero ex art. 444 c.p.p. per il reato di riciclaggio.
2. Ricorre per cassazione l'imputato lamentando la carenza di motivazione in relazione alla sostituzione della pena detentiva ed alla mancata applicazione dell'articolo 129 c.p.p..
3. Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure non consentite in questa sede alla luce di quanto espressamente disposto dall'art. 448, comma 2bis cod. proc. pen.; il PM e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di € 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 1'11 gennaio 2024 Il Consigliere e tensore DEPOSITATO IN CANCrU_ARiA SECONDA SEZIONE PENALE Il Presi ente