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Ordinanza — n. 6356/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6356/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6356/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHEKHAATIF YOUSSEF ( CUI 051138W) nato il 01/07/1998 in MAROCCO avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE di APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Ricorso trattato de plano. ED IN DIRITTO 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Genova, in accoglimento di istanza ex art. 599 bis c.p.p. formulata dal difensore dell'imputato, munito di procura speciale, ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado riducendo la pena.

Regesto Legislator

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art. 599 bis c.p, art. 599bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 6356/2024 — snpen · Corte di Cassazione: ED IN DIRITTO 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Genova, in accoglimento di istanza ex art. 599 bis c.p.p. formulata dal difensore dell'imputato, munito di procura speciale, ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado riducendo la pena.

Parole chiave

Generato dall'IA
decisione incidentale impugnabile impugnazione di decisioni amministrative impugnabilità della decisione di rinvio domanda d'asilo di cittadino etiope legittimazione a ricorrere ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis c.p
Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Genova, in accoglimento di istanza ex art. 599 bis c.p.p.
art. 599bis cod. proc. pen
Il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHEKHAATIF YOUSSEF ( CUI 051138W) nato il 01/07/1998 in MAROCCO avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE di APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Ricorso trattato de plano.

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Genova, in accoglimento di istanza ex art. 599 bis c.p.p. formulata dal difensore dell'imputato, munito di procura speciale, ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado riducendo la pena.

2. Nel ricorso si evidenzia che "con l'unico motivo di gravame si lamenta l'omessa motivazione in punto quantificazione della pena". Il ricorso è inammissibile perché formulato per motivo non consentito. Il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. è infatti consentito soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto I \i difforme della pronuncia del giudice; non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell'accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (cfr., Sez. 2, n. 22022 del 10.4.2019, Mariniello;

Sez. 2, n. 30990 dell'1.6.2018, Gueli).3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 1'11.1.20