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Ordinanza — n. 6355/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6355/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6355/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di Appello di Genova, con sentenza ex art. 599 bis cod.proc.pen. in data 18 settembre 2023, riduceva nei termini concordati tra le parti la pena inflitta a Bendoud Oussama in ordine ai reati di lesioni personali e rapina aggravata allo stesso ascritti. Avverso detta sentenza proponeva ricorso il difensore dell'imputato, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., violazione dell'art. 606 lett.

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod.proc.pen, art. 173 disp.att. cod.proc.pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 6355/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 599 bis cod.proc.pen. in data 18 settembre 2023, riduceva nei termini concordati tra le parti la pena inflitta a Bendoud Oussama in ordine ai reati di lesioni personali e rapina aggravata allo stesso ascritti. Avverso detta sentenza proponeva ricorso il difensore dell'imputato, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., violazione dell'art. 606 lett.

Parole chiave

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modalità di calcolo dell'ammenda errore nella commisurazione della pena calcolo del danno gravità della pena commisurazione della pena per rapina azione civile

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod.proc.pen
La Corte di Appello di Genova, con sentenza ex art. 599 bis cod.proc.pen.
art. 173 disp.att. cod.proc.pen
Avverso detta sentenza proponeva ricorso il difensore dell'imputato, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., violazione dell'art.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod.proc.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENDOUD OUSSAMA (CUI 06FMF132) nato il 28/06/1992 avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Genova, con sentenza ex art. 599 bis cod.proc.pen. in data 18 settembre 2023, riduceva nei termini concordati tra le parti la pena inflitta a Bendoud Oussama in ordine ai reati di lesioni personali e rapina aggravata allo stesso ascritti.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso il difensore dell'imputato, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., violazione dell'art. 606 lett.

e) cod.proc.pen. con riferimento alla determinazione della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è proposto per motivi non consentiti e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de plano. Ed invero deve essere ricordato come in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01).

E nel caso di specie il ricorso lamenta proprio vizi della determinazione della pena pur oggetto di accordo delle parti. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. oma, 10 gennaio 2024 it L CONSIGLIE"- T. tl.,, IL PR SIDENTE Sergi Brani DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE1