Italian Supreme Court dismisses appeal against appellate settlement sentence due to inadmissible penalty complaint.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it challenged a sentence issued pursuant to Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure regarding a settlement agreement. The appellant argued that generic mitigating circumstances were not applied in their maximum extent, but the Court held that complaints about the specific determination of the penalty are excluded from the scope of appeals against settlement sentences. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals against sentences issued pursuant to Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure are inadmissible if they concern the determination of the penalty, as such complaints fall outside the admissible grounds limited to the formation of the party's will, the prosecutor's consent, and the content of the pronouncement.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da JENDOUBI OMAR nato a Catania 1'11/4/1994 Avverso la sentenza resa il 4/7/2023 dalla Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di Appello di CATANIA, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599- bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Catania il 15/272023, confermando la responsabilità di Jendoubi Omar in ordine ai reati di rapina e lesioni ed evasione, e rideterminando la pena inflitta previa concessione delle attenuanti generiche. Ricorre l'imputato deducendo mancanza e manifesta illogicità della motivazione perché la riduzione per le dette attenuanti generiche non è stata applicata nella sua massima estensione .
Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen.. Ed infatti va ricordato che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giu mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge. (Sez. 2 - , Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019) Rv. 276102 - 01) Nel caso in esame la pena è stata determinata nel rispetto dei criteri di legge e dell'accordo sulla pena intercorso con il P.G..
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 11 gennaio 2024 Il Consiglier tensore Il Preside te Mino Sergio Bel DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA