Ordinanza — n. 6353/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da VALLETTA NICOLA nato a Cerignola il 3/7/1986 TRISORIO FRANCESCO nato a Foggia il 5/5/1994 MORLINO ALESSIO nato a Foggia il 31/7/1994 Avverso la sentenza resa il 17/1/2023 dalla Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 6353/2024 — snpen · Corte di Cassazione: e IN DIRITTO La Corte di Appello di Bari, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., parzialmente riformando la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Foggia il 17 settembre 2021 ha confermato la responsabilità dei tre ricorrenti in concorso per il reato di estorsione aggravata. Ricorrono i tre imputati deducendo, con atti separati ma di contenuto identico, vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. I ricorsi devono essere trattati nella forma «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazioni che devono essere dichiarate inammissibili perché proposte avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen..
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da VALLETTA NICOLA nato a Cerignola il 3/7/1986 TRISORIO FRANCESCO nato a Foggia il 5/5/1994 MORLINO ALESSIO nato a Foggia il 31/7/1994 Avverso la sentenza resa il 17/1/2023 dalla Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
e IN DIRITTO La Corte di Appello di Bari, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., parzialmente riformando la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Foggia il 17 settembre 2021 ha confermato la responsabilità dei tre ricorrenti in concorso per il reato di estorsione aggravata. Ricorrono i tre imputati deducendo, con atti separati ma di contenuto identico, vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. I ricorsi devono essere trattati nella forma «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazioni che devono essere dichiarate inammissibili perché proposte avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen..
Ed infatti va ricordato che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge. (Sez. 2 - , Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019) Rv. 276102 - 01 Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Roma 11 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Pr a Borsellino Sergio ltrani DEPOSITATO IN CANCEL,LARIA SECONDA SEZIONE PENALE1 3 FEB, 2024 FLI:'