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Ordinanza — n. 6352/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6352/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6352/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di Appello di Torino, con sentenza ex art. 599 bis cod.proc.pen. in data 13 settembre 2023, riduceva nei termini concordati tra le parti la pena inflitta a Marinkovic Gionni in ordine ai reati di appropriazione indebita e tentata estorsione allo stesso ascritti. Avverso detta sentenza proponeva ricorso il difensore dell'imputato, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., violazione dell'art. 606 lett.

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod.proc.pen, art. 173 disp.att. cod.proc.pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 6352/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 599 bis cod.proc.pen. in data 13 settembre 2023, riduceva nei termini concordati tra le parti la pena inflitta a Marinkovic Gionni in ordine ai reati di appropriazione indebita e tentata estorsione allo stesso ascritti. Avverso detta sentenza proponeva ricorso il difensore dell'imputato, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., violazione dell'art. 606 lett.

Parole chiave

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appropriazione indebita e appropriazione di poca entità reato economico concorso di reati tentata estorsione fine di indebito profitto doppia punibilità

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod.proc.pen
La Corte di Appello di Torino, con sentenza ex art. 599 bis cod.proc.pen.
art. 173 disp.att. cod.proc.pen
Avverso detta sentenza proponeva ricorso il difensore dell'imputato, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., violazione dell'art.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod.proc.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINKOVIC GIONNI nato a TORINO il 19/11/1982 avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Torino, con sentenza ex art. 599 bis cod.proc.pen. in data 13 settembre 2023, riduceva nei termini concordati tra le parti la pena inflitta a Marinkovic Gionni in ordine ai reati di appropriazione indebita e tentata estorsione allo stesso ascritti.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso il difensore dell'imputato, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., violazione dell'art. 606 lett.

e) cod.proc.pen. con riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è pro osto per motivi non consentiti e deve, pertanto, essere dichiarato pro Ed invero deve esse 1e ricordato come in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01).

E nel caso di specie il ricorso investe la questione della qualificazione giuridica dei fatti pur rinunciata dall'imputato in sede di concordato sulla pena. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 10 gennaio 2024 IL CONSIGL E EST. IL PRESIDENTE sergikBejlani DEPOSITATO IN CANCEU_ARIA SECONDA SEZIONE PENALE1 3 FEB