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Ordinanza — n. 6351/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging penalty determination in a plea bargain case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6351/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it challenged the penalty determination within a plea agreement. The appellant argued a violation of procedural rules regarding sentencing, but the court noted that such arguments are excluded when the sentence results from a party agreement. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen. In plea bargain cases, appeals challenging the penalty determination are inadmissible as they do not concern the legality of the sanction itself.

Parole chiave

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plea bargain appeal penalty determination inadmissible appeal procedural exclusion court costs award reati contro l'integrità sessuale aggravamento della pena pena sproporzionata

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis cod. proc. pen.
La Corte di Appello di Roma, con sentenza ex art. 599 bis cod.proc.pen.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso il difensore dell'imputata deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att.
Art. 606 cod. proc. pen.
violazione dell'art. 606 lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 599 bis cod.proc.pen
La Corte di Appello di Roma, con sentenza ex art. 599 bis cod.proc.pen.
art. 173 disp.att. cod.proc.pen
Avverso detta sentenza proponeva ricorso il difensore dell'imputata deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod.proc.pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 Rv. 276102
ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 Rv. 276102 - 01)..E nel caso di specie il.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SELLI EUGENIA NICOLINA nato a CATANIA il 06/05/1964 avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; RITENUTO IN FATI-0 1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza ex art. 599 bis cod.proc.pen. in data 19 giugno 2023, riduceva nei termini concordati tra le parti la pena inflitta Selli Eugenia Nicolina in ordine ai reati di calunnia e rapina aggravata in concorso alla stessa ascritti.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso il difensore dell'imputata deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen. violazione dell'art. 606 lett.

e) cod.proc.pen. con riferimento alla determinazione della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è proposto per motivi non consentiti e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de plano. Ed invero deve essere ricordato come in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 Rv. 276102 - 01)..E nel caso di specie il. ricorso investe proprio la determinazione della pena pur stabilita a seguito di accordo delle parti.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 10 gennaio 2024 IL CONSIGLIEE EST. IL PR SIDENTE Sergi eltrani DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA