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Ordinanza — n. 6348/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6348/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6348/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 20/09/2023, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Taranto, su richiesta dell'imputato e con il consenso del pubblico ministero, applicava ex art. 444 cod. proc. pen., ad Umberto Urbano la pena di anni tre di reclusione ed euro 1.000 di multa in relazione ai reati, avvinti dal vincolo della continuazione di cui ai capi A (artt. 110, 81 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 309/1990), B (artt. 81, 644, primo e quinto comma, n. 3, cod. pen.) e C (artt. 81, 629, 61 n. 2 cod. pen.), previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 6348/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., ad Umberto Urbano la pena di anni tre di reclusione ed euro 1.000 di multa in relazione ai reati, avvinti dal vincolo della continuazione di cui ai capi A (artt. 110, 81 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 309/1990), B (artt. 81, 644, primo e quinto comma, n. 3, cod. pen.) e C (artt. 81, 629, 61 n. 2 cod. pen.), previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.

Parole chiave

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esenzione dalla pena precedenti penali rilevanti ritardo ingiustificato dell'azione penale messa in libertà provvisoria uscita illegale dal paese inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza in data 20/09/2023, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Taranto, su richiesta dell'imputato e con il consenso del pubblico ministero, applicava ex art. 444 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di Umberto Urbano, è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare vizio di motivazione in merito alla mancata emissione di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
nonché della speciale causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, somma così determinata tenuto conto dei profili di colpa emergenti dal ricorso.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Urbano Umberto, nato a Manduria il 31/07/1991 rappresentato ed assistito dall'avv. Biagio Leuzzi, di fiducia avverso la sentenza in data 20/09/2023 del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Taranto; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 20/09/2023, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Taranto, su richiesta dell'imputato e con il consenso del pubblico ministero, applicava ex art. 444 cod. proc. pen., ad Umberto Urbano la pena di anni tre di reclusione ed euro 1.000 di multa in relazione ai reati, avvinti dal vincolo della continuazione di cui ai capi A (artt. 110, 81 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 309/1990), B (artt. 81, 644, primo e quinto comma, n. 3, cod. pen.) e C (artt. 81, 629, 61 n. 2 cod. pen.), previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di Umberto Urbano, è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare vizio di motivazione in merito alla mancata emissione di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. nonché della speciale causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.

3. Ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la Corte di cassazione provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). Invero, costituisce principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, in tema di patteggiamento, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell'enunciazione - anche implicita - che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (cfr., Sez.

U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622). Nel caso di specie, la sentenza impugnata si è attenuta correttamente al suddetto principio escludendo espressamente la sussistenza di una delle cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen. Parimenti inammissibile è la richiesta di riconoscimento della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto siffatta causa di non punibilità non rientra nel novero delle ragioni di immediato proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., alla cui insussistenza è subordinata la pronuncia che accoglie la richiesta di applicazione di pena concordata (Sez. 4, n. 9204 del 01/02/2018, Di Corato, Rv. 272265).

4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, somma così determinata tenuto conto dei profili di colpa emergenti dal ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così