Cassation annuls conviction for extortion due to sentencing error but dismisses procedural nullity claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the appellate court's conviction of Guido Rodà for extortion solely regarding the sentencing, reducing the term from one year to eight months due to a failure to apply the abbreviated trial mitigation. The court rejected the defense's arguments alleging procedural nullity and violation of the right to defense, finding the factual reconstruction of the intimidation and the underlying property transaction logical and supported by evidence. Consequently, the conviction stands but is corrected on the penalty, while the appeal by Valentino Rodà was declared inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 lett. c) e lett. e) cod. proc. pen.; Art. 611 cod. pen.: The Court of Cassation rejects claims of nullity based on a change in legal qualification when the conduct remains analogous, and it corrects a sentence only when the appellate court fails to apply statutory mitigating circumstances like those for abbreviated trials.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: RODA' VALENTINO nato a CONDOFURI il 25/03/1968 RODA' GUIDO nato a CONDOFURI il 24/05/1964 avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE di APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi. udito il difensore avv.to Federico Fornoni, anche in sostituzione dell'avv.to Mangosio, che ha insistito nei motivi.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 6 dicembre 2022, in riforma della pronuncia del Tribunale di Aosta dell'11-2-2020, dichiarava Rodà Guido colpevole del reato di cui all'art. 611 cod.pen. così riqualificata l'ipotesi di cui all'art. 377 cod.pen. allo stesso contestata limitatamente alla condotta in danno di Fazzari Daniele e dichiarava non doversi procedere nei confronti di Rodà Valentino quanto al fatto di estorsione in danno di Fazzari Daniele contestato al capo n. 3 per intervenuta prescrizione, confermando nel resto la pronuncia di assoluzione in primo grado.
2. Avverso detta sentenza proponevano ricorso i difensori degli imputati; l'avv.to Laura Mangosio, nell'interesse di Rodà Guido, deduceva, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.:- inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità.ex art. 606 lett.
c) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 521, 522, 111 Cost. e 6 CEDU per avere il giudice di appello condannato l'imputato per un fatto diverso da quello contestato e per una qualificazione giuridica rispetto alla quale non vi era stata possibile difesa con lesione del diritto al contraddittorio; - violazione dell'art. 606 lett.
e) cod.proc.pen. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione emergente dal testo del provvedimento impugnato e da atti del processo specificamente indicati; in particolare si deduceva che non sussisteva alcuna condotta illecita in quanto le dichiarazioni rese dal testimone Fazzari in sede di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello dovevano ritenersi del tutto sovrapponibili a quelle rese in sede di incidente probatorio; doveva pertanto affermarsi che l'alterco intercorso tra l'imputato ed il testimone, svoltosi il 31 ottobre del 2018, non aveva in concreto prodotto alcun effetto sulla deposizione il cui contenuto era stato travisato dalla Corte di appello quanto alla supposta estorsione commessa da Valentino Rodà; non sussistendo la possibilità di desumere alcuna condotta estorsiva dalle dichiarazioni del testimone Fazzari conseguentemente anche l'ipotesi ritenuta a carico di Rodà Guido doveva essere esclusa; -violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza a livello oggettivo e soggettivo del reato fine costituito da una supposta falsa testimonianza; la Corte aveva errato nel ritenere che la condotta posta in essere dal ricorrente fosse finalizzata ad indurre il testimone a rendere falsa testimonianza, non essendo stato spiegato se la ritrattazione avesse ad oggetto dichiarazioni precedenti vere ovvero false stante che il ricorrente aveva agito nella consapevolezza dell'innocenza del fratello Valentino; cosicché la violenza e la minaccia non erano finalizzate ad indurre il soggetto passivo alla commissione del reato di falsa testimonianza e la condotta poteva al più integrare le ipotesi di cui agli articoli 610 o 612 codice penale per le quali mancava la querela, circostanza questa già esposta dal giudice di primo grado; inoltre l'esistenza di buoni rapporti tra le parti e tra i rispettivi nuclei familiari doveva escludere la sussistenza di ipotesi estorsive circostanza questa che dimostrava come il ricorrente avesse agito nella convinzione della falsità delle accuse rivolte al fratello poiché il fatto di estorsione in ogni caso sarebbe avvenuto 10 anni prima l'inizio del procedimento e l'applicazione della misura cautelare; - vizio di motivazione quanto alla determinazione della pena ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; - violazione di legge in relazione alla omessa riduzione della pena per il rito abbreviato.
3. Gli avv.ti Gilliavod e Fornoni nell'interesse di Valentino Rodà deducevano con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per travisamento della prova; in particolare si deduceva che le dichiarazioni rese dal testimone Fazzari in sede di indagini, nel corso dell'incidente probatorio ed infine in sede di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello non avevano il portato dichiarativo loro attribuito dalla Corte di secondo grado avendo il testimone sempre escluso di avere subito minacce anche indirette da parte del ricorrente; invero, il teste Fazzari, aveva soltanto riferito di atteggiamenti del ricorrente tesi ad indurlo all'acquisto del capannone negando però qualsiasi condotta illecita nonché pressioni di natura estorsiva; inoltre, le dichiarazioni in sede di rinnovazione dell'istruzione in appello, erano del tutto conformi a quelle già rese in sede di incidente probatorio e dalle stesse non poteva ricavarsi la sussistenza degli elementi costitutivi del reato affermata dal giudice di appello; - mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in quanto la sentenza di appello aveva omesso di fornire una motivazione rafforzata rispetto alle conclusioni del giudizio di primo grado quanto a rilevanti aspetti della ricostruzione dei fatti inconciliabili con la contestazione, costituiti dalla esistenza di rapporti di amicizia tra i nuclei familiari delle parti nonché dall'evidente interesse di natura economica in capo al testimone Fazzari che doveva fare dubitare della attendibilità del medesimo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso nell'interesse di Valentino Rodà è proposto per motivi manifestamente infondati e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Innanzi tutto va ricordato come sia stato affermato che in tema di impugnazioni, l'imputato che, senza aver rinunciato alla prescrizione, proponga ricorso per cassazione avverso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, è tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua e la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato, affinché possa immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ponendosi così rimedio all'errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice della sentenza impugnata (Sez. 4, n. 8135 del 31/01/2019, Rv. 275219 - 01); sullo stesso tema si è anche ritenuto che è inammissibile, per genericità dei motivi, il ricorso per cassazione avverso la sentenza dichiarativa della prescrizione del reato, con cui sia dedotta la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione dell'imputato ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen. senza prospettare l'evidenza della causa di non punibilità specificamente invocata, in conformità alla previsione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 18069 del 20/01/2022, Rv. 283131 - 01).
L'applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame comporta affermare l'inammissibilità per genericità e manifesta infondatezza delle doglianze avanzate da Rodà Valentino posto che, nessuno degli elementi addotti, appare idoneo a fornire prova dell'evidenza dell'insussistenza dei fatti e ciò anche alla luce della precisa ricostruzione contenuta nella sentenza di appello della condotta del Fazzari al momento dell'acquisto del capannone, effettuato mettendo a disposizione l'intera provvista pur a fronte di una intestazione in capo anche al ricorrente. 1.1 Manifestamente infondato è anche il secondo motivo posto che il giudice di appello con gli argomenti specificamente esposti alle pagine 11-13 dell'impugnata pronuncia ha proprio confutato le conclusioni cui era pervenuto il primo giudice ed a tale conclusione perveniva in forza della rinnovata istruzione mediante l'escussione nel contraddittorio del teste principale Fazzari.
In conclusione, l'impugnazione di Rodà Valentino deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del predetto ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in € 3.000,00.
2. Infondati appaiono tutti motivi del ricorso di Rodà Guido in ordine alla sussistenza della fattispecie ritenuta all'esito del giudizio di appello; ed invero, quanto al primo motivo, non sussiste la violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e delitto ritenuto dovendosi richiamare quell'orientamento secondo cui non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza, la decisione di condanna per il reato di violenza privata (art. 610 cod. pen.) a fronte della contestazione del delitto di intralcio alla giustizia (art. 377, comma terzo, cod. pen.), trattandosi di figure criminose che hanno in comune l'elemento della minaccia o della violenza, funzionali al conseguimento dello scopo avuto di mira dall'agente, vale a dire l'induzione della vittima a determinati comportamenti (Sez. 5, n. 34939 del 10/06/2016, Rv. 267746 - 01); e tale conclusione deve essere adottata anche quando, a fronte della iniziale contestazione di cui all'art. 377 cod.pen., l'imputato sia stato ritenuto colpevole della fattispecie di cui all'art. 611 cod.pen. sussistendo una precisa analogia tra le diverse fattispecie, in cui la condotta violenta o minacciosa mira nel primo caso ad ottenere la falsa testimonianza e nel secondo a commettere un reato.
Peraltro, deve ancora essere ricordato sul punto che per la sussistenza del delitto previsto dall'art. 611 cod. pen. è sufficiente che la violenza o la minaccia sia idonea, nel momento in cui viene esercitata, a determinare altri a commettere un fatto costituente reato, non essendo necessario che il reato-fine sia consumato o tentato (Sez. 1, n. 33703 del 17/03/2021 Rv. 281790 - 01), così che l'elemento di diversità segnalato dal primo motivo di ricorso non costituisce neppure elemento costitutivo dell'ipotesi di cui all'art. 611 cod.pen.. 2.1 Il secondo ed il terzo motivo propongono tutta una inammissibile rilettura delle emergenze probatorie non consentita nella presente sede di legittimità; il giudice di appello, ricostruiti i fatti avvenuti tra Valentino Rodà e Fazzari Daniele, attribuiva agli stessi carattere e contenuto sostanzialmente estorsivo evidenziando e sottolineando l'anomalia dell'operazione di acquisto di un bene intestato in comproprietà ai due a fronte di un pagamento a carico del solo Fazzari e tale conclusione appare certamente priva di qualsiasi illogicità.
Così che a fronte di tale rapporto sottostante, la chiara intimidazione posta in essere dal ricorrente Guido Rodà ai danni del Fazzari in occasione dell'incidente probatorio del 31 ottobre 2018, veniva intesa quale chiaramente mirata ad ottenere una pur parziale ritrattazione in favore del fratello, con valutazione che in quanto ancorata ad una precisa ricostruzione dei fatti appare del tutto esente dalle lamentate censure. Né rilievo alcuno rivestono quegli ulteriori elementi dedotti nella seconda parte del terzo motivo e relativi ai rapporti di amicizia tra i nuclei familiari ovvero alla data di conclusione v\ dell'operazione immobiliar.e che al più possono attenere al movente dell'azione del Guido Rodà ed appaiono del tutto estranei all'oggetto del dolo. 2.2 La determinazione della pena e la negazione delle attenuanti generiche trovano poi fondamento nelle analitiche osservazioni svolte dalla corte di appello a pagina 15 della motivazione del tutto prive dei vizi dedotti.
Fondato è invece l'ultimo motivo poiché la corte di appello nello stabilire la pena finale in anni 1 di reclusione non ha operato la diminuzione per il rito abbreviato; conseguentemente l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla determinazione della pena da stabilirsi a carico di Rodà Guido in mesi 8 di reclusione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Rodà Guido limitatamente al trattamento sanzionatorio e ridetermina la pena in mesi 8 di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Dichiara inammissibile il ricorso di Rodà Valentino che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 10 gennaio 2024 t,k