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Sentenza — n. 6339/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding confiscation of proceeds after prescription due to lack of specific appeal grounds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6339/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by the defense against the Second Instance Court's decision to dismiss criminal proceedings due to prescription. The defense argued that the confiscation of proceeds applied retroactively to acts committed before the relevant law was introduced. The court ruled that the confiscation was properly decided in the first instance and became res judicata, making it inadmissible to raise for the first time in the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.; Art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.: A claim challenging a first-instance decision on confiscation of proceeds, not raised with specific grounds in the appeal, is inadmissible as it violates the principle of res judicata.

Parole chiave

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confiscation of proceeds prescription of crime res judicata principle inadmissible appeal retroactive application abbandono del procedimento per truffa confisca di valori patrimoniali confisca dei beni

Disposizioni normative citate

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Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso il difensore dell'imputato, avv.to Leonardo Palombi, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att.
Art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
cod.proc.pen., violazione dell'art. 606 lett.
Art. 240 comma secondo n. 1 cod. pen.
Art. 322 ter cod. pen.
con riferimento alla disposta confisca per equivalente posto che i fatti di truffa e peculato dichiarati prescritti risultavano tutti commessi tra il 2007 ed il 2008 prima della introduzione dell'art. 322 ter cod.pen.
art. 322 ter cod.pen
con riferimento alla disposta confisca per equivalente posto che i fatti di truffa e peculato dichiarati prescritti risultavano tutti commessi tra il 2007 ed il 2008 prima della introduzione dell'art. 322 ter cod.pen.
art. 173 disp.att. cod.proc.pen
Avverso detta sentenza proponeva ricorso il difensore dell'imputato, avv.to Leonardo Palombi, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., violazione dell'art.
art. 578 bis cod.proc.pen
nella formulazione che prevede la possibilità di confisca per equivalente anche del profitto; peraltro aveva ancora errato il giudice di appello nel fare applicazione della disciplina dettata dall'art. 578 bis cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018
Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GALLO EMILIO nato a MESSINA il 20/09/1959 avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; Letta la memoria della difesa che ha insistito per l'accoglimento dei motivi e l'annullamento senza rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 25 gennaio 2023, in riforma della pronuncia del Tribunale di Velletri del 28-4-2015, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Gallo Emilio in ordine ai reati allo stesso ascritti perché estinti per prescrizione, confermando le statuizioni civili della pronuncia di primo grado nonché la disposizione di confisca ex art. 322 ter cod.pen..

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso il difensore dell'imputato, avv.to Leonardo Palombi, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., violazione dell'art. 606 lett.

b) ed e) cod.proc.pen. con riferimento alla disposta confisca per equivalente posto che i fatti di truffa e peculato dichiarati prescritti risultavano tutti commessi tra il 2007 ed il 2008 prima della introduzione dell'art. 322 ter cod.pen. nella formulazione che prevede la possibilità di confisca per equivalente anche del profitto; peraltro aveva ancora errato il giudice di appello nel fare applicazione della disciplina dettata dall'art. 578 bis cod.proc.pen. che non poteva ritenersi estensibile a fatti commessi dopo la sua entrata in vigore. Con successiva memoria la difesa insisteva nei motivi riportando il contenuto del provvedimento genetico di sequestro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è proposto per motivi non deducibili ed anche infondati e deve, pertanto respinto. Ed invero, nel caso in esame, va innanzi tutto rilevato che vengono richiamati principi ed affermazioni giurisprudenziali aventi ad oggetto il tema della confisca per equivalente al profitto del reato di truffa non confacenti rispetto al provvedimento a lativo adottato e rispetto alle quali alcuna doglianza risultava formulata con l'appello. 41Ia lettura della sentenza del «fibunale di Velletri risulta in primo luogo che in primo grado veniva disposta la confisca del profitto del reato avendo affermato il predetto giudice, a p.14 della motivazione, che:" segue alla condanna la confisca dei beni in questo ex art. 322 ter e 640 quater c.p. fino all'ammontare di euro 80.995,00 così determinato il profitto derivante dal reato di truffa aggravata posto in essere dall'imputato".

A seguito di tale statuizione l'imputato non ha impugnato con alcuno specifico motivo di appello la disposizione di confisca di cui ci si duole solo con il ricorso per cassazione; e poiché la statuizione di confisca costituisce un preciso punto autonomo della decisione avente ad oggetto l'applicazione della misura di sicurezza patrimoniale l'appellante avrebbe dovuto dolersene con motivo specifico. Al proposito va ricordato come sia stato affermato che nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018 (dep. 18/01/2019 ) Rv. 274346 - 01).

Ne deriva, pertanto, affermare che la questione avente ad oggetto la legittimità della confisca disposta in primo grado deve formare oggetto di specifica devoluzione in appello non potendo per la prima volta essere dedotta con il giudizio di legittimità.

2. In ogni caso la doglianza appare anche infondata nella parte in cui assume l'applicazione retroattiva di disposizioni sfavorevoli; ed invero premesso che nel caso in esame il profitto del reato aveva ad oggetto importi di denaro e che la confisca risulta disposta su analoghe somme, alcun vizio sussiste nella disposizione di conferma della confisca adottata in appello a seguito della declaratoria di prescrizione del reato per cui si procede, avendo, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, già statuito che il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può disporre, a norma dell'art. 240, comma secondo, n. 1 cod. pen., la confisca del prezzo e, ai sensi dell'art. 322 ter cod. pen., la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l'accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell'imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto rimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio. (Sez.

U, n. 31617 del 26/06/2015, Rv. 264434 - 01). Così che nel caso in esame avendo la confisca avuto ad oggetto il profitto in denaro del reato ed essendo stata disposta a seguito di declaratoria di prescrizione in appello, alcun vizio appare essere integrato. Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, il ricorso deve essere respinto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 11 gennaio 2024 IL CONSIGLIER ST. Li IL PPESIDENTE Ser io Be1ani DEPOSITATO I