Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6026/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because the defendant personally filed the appeal without legal representation, violating standing requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6026/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the defendant personally filed the request without a lawyer, violating the requirement for legal representation. The lower court had partially reformed the first-instance judgment by confirming liability and adjusting the sentence. Consequently, the court ruled the appeal invalid and ordered the defendant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 613 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal in criminal proceedings is inadmissible if the defendant personally submits the request without being assisted by a lawyer, as personal filing is strictly prohibited for the accused.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility personal filing prohibition legal representation requirement standing in criminal procedure procedural costs award diritto a un difensore legittimazione ad agire legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613 cod. proc. pen.
Avverso tale sentenza, in data 19 settembre 2023, proponeva personalmente il ricorso l'imputato Massimo Borrelli 3.11 ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi , dell'art. 613 cod. proc. pen. nella formulazione introdotta con la legge n.
Art. 616 cod. proc. pen.
4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al , versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
Legge n. 103 del 2017
nella formulazione introdotta con la legge n. 103 del 2017 entrata in vigore il 3 agosto 2017.
art. 613 cod. proc. pen
Avverso tale sentenza, in data 19 settembre 2023, proponeva personalmente il ricorso l'imputato Massimo Borrelli 3.11 ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi , dell'art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al , versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORRELLI MASSIMO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 20/03/1997 avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE di APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermava la responsabilità di Massimo Borrelli e rideterminava la pena allo stesso inflitta 2. Avverso tale sentenza, in data 19 settembre 2023, proponeva personalmente il ricorso l'imputato Massimo Borrelli 3.11 ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi , dell'art. 613 cod. proc. pen. nella formulazione introdotta con la legge n. 103 del 2017 entrata in vigore il 3 agosto 2017. 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al , versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 9 gennaio 2024.