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Sentenza — n. 6025/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for non-deposit of domicile declaration and power of attorney under Art. 581 CPP.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6025/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible due to the failure to deposit a domicile declaration and a power of attorney as required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that these procedural requirements violated constitutional rights to defense and effective judicial protection. The Court rejected this claim, ruling that the legislative choice to make such formalities mandatory for appeals is not manifestly unreasonable and serves to ensure the defendant's effective participation in the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1-ter e quater del codice di rito; Artt. 24, 27, 111 della Costituzione: La disposizione che rende inammissibile l'appello in assenza di dichiarazione di domicilio e mandato ad impugnare non viola il diritto di difesa, trattandosi di una scelta legislativa non manifestamente irragionevole volta a garantire la partecipazione effettiva al giudizio.

Parole chiave

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inammissibilità appello dichiarazione domicilio mandato ad impugnare diritto difesa codice rito penale processo in absentia art. 581 cpp domicilio di una parte

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1-ter e quater del codice di rito
1.La Corte di appello di Bologna dichiarava inammissibile l'appello proposto nell'interesse di Livio d'Este per mancato deposito di dichiarazione o elezione di domicilio e mandato ad impugnare, in violazione dell'art. 581, comma 1-ter e quater del codice di rito.
Artt. 24, 27, 111 della Costituzione
Art. 6 CEDU
A tutela delle esigenze di pieno e impregiudicato esercizio del diritto di difesa, la modifica è accompagnata dall'allungamento dei termini per impugnare a favore del difensore e dalla rivisitazione dell'istituto di cui all'art. 629-bis cod.
Art. 616 del codice di rito
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
art. 629-bis cod. proc. pen
E produce una significativa contrazione dell'area di operatività della rescissione, che nel nuovo progetto normativo è, di fatto, limitata ai soli casi in cui l'assente non abbia proposto impugnazione (art. 629-bis cod. proc. pen.).
art. 581 cod. proc. pen
Il comma 1 -quater dell'art. 581 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, Ben Khalifa
Sez. 4, n. 22140 del 03/05/2023, El Naji
Sez. 4, n. 22140 del 03/05/2023, El Naji, e Sez.
Sez. 1, n. 29321 del 07/06/2023, Pacifico
22140 del 03/05/2023, El Naji, e Sez. 1, n. 29321 del 07/06/2023, Pacifico, non mass.), sicché la stessa è operativa solo per l'atto di appello.
Sez. 5, n. 39166 del 4 luglio 2023, ric. Nappi
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'ESTE LIVIO nato a VENEZIA il 30/06/1962 avverso l'ordinanza del 19/09/2023 della CORTE di APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Piero Gaeta che concludeva per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Bologna dichiarava inammissibile l'appello proposto nell'interesse di Livio d'Este per mancato deposito di dichiarazione o elezione di domicilio e mandato ad impugnare, in violazione dell'art. 581, comma 1-ter e quater del codice di rito.

2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva che le norme che prevedevano l'inammissibilità violerebbero il diritto all'impugnazione e, dunque, il diritto di difesa tutelato dagli artt. 24, 27, e 111 della • Costituzione. Con il secondo dei ricorsi depositati, si invocava, pertanto, sia l'annullamento del provvedimento impugnato, che la sospensione del processo, con rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la valutazione della compatibilità costituzionale dell'art. 581 come novellato dal d. Igs n. 150 del 2022 con la Carta fondamentale; si rimarcava, peraltro, che la novella non consentiva di valutare eventuali cause di forza maggiore o caso fortuito che avrebbero potrebbero ostacolare l'adempimento degli oneri di legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile. 1.1.11 collegio condivide quanto già affermato dalla giurisprudenza secondo cui è' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, commi I- ter e 1-quater, cod. proc. pen., introdotti dagli artt. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e dell'art. 89, comma 3, del medesimo d.lgs., per contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 111 Cost. e art. 6 CEDU, nella parte in cui richiedono, a pena di inammissibilità dell'appello, che, anche nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, unitamente all'atto di appello, sia depositata la dichiarazione o l'elezione di domicilio, ai fini della notificazione dell'atto di citazione, e lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, trattandosi di scelta legislativa non manifestamente irragionevole, volta a limitare le impugnazioni che non derivano da un'opzione ponderata e personale della parte, da rinnovarsi in limine impugnationis ed essendo stati comunque previsti i correttivi dell'ampliamento del termine per impugnare e dell'estensione della restituzione nel termine (Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, Ben Khalifa, Rv. 285324). 1.2.

Il collegio rimarca inoltre, con specifico riferimento all'art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen. che, essendo la norma contestata di recente introduzione, per interpretarla, non è privo di rilevo considerare il contenuto della relazione della Commissione di studio per la elaborazione di proposte di riforma del processo penale, istituita con D.M. 16 Marzo 2021, che, per la parte di interesse, così si è espressa: "....nel contesto delle innovazioni proposte, va rimarcato che l'intervento sulla legittimazione del difensore ad impugnare costituisce uno snodo essenziale, sia in chiave di effettiva garanzia dell'imputato, sia in chiave di razionale e utile impiego delle risorse giudiziarie: la misura, infatti, è volta ad assicurare la celebrazione delle impugnazioni solo quando si abbia effettiva contezza della conoscenza della sentenza emessa da parte dell'imputato giudicato in assenza e ad evitare - senza alcun pregiudizio del diritto di difesa dell'interessato, tutelato dai rimedi "restitutori" contestualmente assicurati - l'inutile celebrazione di gradi di giudizio destinati ad essere travolti dalla rescissione del giudicato.

A tutela delle esigenze di pieno e impregiudicato esercizio del diritto di difesa, la modifica è accompagnata dall'allungamento dei termini per impugnare a favore del difensore e dalla rivisitazione dell'istituto di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen., che oggi limita la rescissione del giudicato ai soli casi in cui tutto il processo si sia svolto in assenza dell'imputato. L'istituto di recente introduzione verrebbe così ad operare per le ipotesi di sentenza di condanna in absentia non impugnata (data la effettiva mancata conoscenza da parte dell'imputato e, dunque, la . mancata predisposizione del mandato specifico ad impugnare) e, quindi, passata in giudicato.

Per tutti gli altri casi, la previsione del mandato specifico attesterebbe l'effettiva conoscenza del processo e, dunque, eliminerebbe il presupposto del rimedio restitutorio per la mancata conoscenza (salvi, ovviamente, casi limite). Nel pieno rispetto anche della direttiva 2016/343 UE - nei suoi profili cruciali già implementata, per quel che riguarda il giudizio in absentia - si dovrebbe intervenire sulla disciplina della rescissione del giudicato, rendendo l'istituto idoneo a risolvere tutti i casi in cui emerga l'effettiva mancata conoscenza del processo, anche nei confronti degli imputati latitanti...".

Il comma 1 -quater dell'art. 581 cod. proc. pen. integra, dunque lo "statuto" del processo in absentia, dato che è funzionale a garantire, in modo incontrovertibile, che . l'impugnante "conosce e vuole" la progressione del procedimento. E produce una significativa contrazione dell'area di operatività della rescissione, che nel nuovo progetto normativo è, di fatto, limitata ai soli casi in cui l'assente non abbia proposto impugnazione (art. 629-bis cod. proc. pen.). 1.3. Tale ratio informa - seppur parzialmente - anche l'art. 581, comma 1 -ter, cod.. proc. pen. secondo cui l'atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, al fine di consentire la notifica del decreto di citazione giudizio.

Si tratta di un onere che non grava solo sull'imputato assente, come quello previsto dall'art. 581, comma 1 -quater cod. pen., ma su ogni "parte privata", o "difensore", che proponga una impugnazione che generi la necessità di notificare il decreto di citazione a giudizio. La regola è diretta non solo ad accelerare gli adempimenti di cancelleria, ma anche - come quella contenuta nel comma successivo - a garantire la sicura conoscenza in capo all'imputato dell'incedere della progressione processuale ed a garantire il suo diritto a . "partecipare" effettivamente ad un giudizio che si svolga in tempi ragionevoli.

Si ritiene che, sebbene tale disposizione faccia genericamente riferimento all' "atto di impugnazione", la stessa abbia un'operatività limitata al "solo atto di appello", tenuto conto che è testualmente indicato che l'onere di eleggere o dichiarare il domicilio è funzionale a consentire la notifica del "decreto di citazione a giudizio", adempimento previsto solo per il giudizio di appello. Peraltro, poiché la disposizione prevede che l'impugnazione sia inammissibile se l'onere è inadempiuto, la stessa non può che essere di stretta interpretazione, dato che il superamento del dato testuale creerebbe un ostacolo ad accedere al giudizio di legittimità non previsto dalla legge con grave lesione del diritto di difesa (in tal senso:

Sez. 4, n. 22140 del 03/05/2023, El Naji, e Sez. 1, n. 29321 del 07/06/2023, Pacifico, non mass.), sicché la stessa è operativa solo per l'atto di appello. Si ritiene, cioè, che il richiamo al decreto di citazione a giudizio effettuato dall'art. 581 cod. proc. pen. commi 1 -ter ed 1 -quater non sia "atecnico" (contra sez. 5, n. 39166 del 4 luglio 2023, ric. Nappi.), ma sia invece specificamente diretto ad accelerare la notifica del decreto di citazione in appello garantendo l'effettiva conoscenza del passaggio di fase ed il diritto a partecipare ad un giudizio che si concluda in tempi ragionevoli. 1.4.

In conclusione: il collegio ritiene che il comma 1 -quater dell'art. 581 cod. proc. pen. disciplini, in via generale, "l'impugnazione dell'assente" e contribuisca a strutturare lo statuto del processo in absentia progettato dalla riforma c.d "Cartabia". Si tratta di un adempimento informato dalla necessità di proteggere il processo dalla rescissione, coerente con le convergenti indicazioni che provengono dal diritto convenzionale ed euro unitario: il mandato consente, infatti, di ritenere provato, in modo incontrovertibile, che l'assente "conosce e vuole", non solo l'esistenza del processo, ma anche la sua progressione.

Tale inquadramento consente di ritenere che il "mandato ad impugnare" debba essere rilasciato, a pena di inammissibilità, non solo in occasione della proposizione dell'appello, ma anche in occasione della presentazione del ricorso per cassazione (per l'esclusione della operatività della norma nel giudizio cautelare: Sez. 4, n. 22140 del 03/05/2023, El Naji, Rv. 284645). L'elezione o la dichiarazione di domicilio devono essere, invece, allegate, anch'esse a pena di inammissibilità, solo quando l'impugnazione generi la necessità di notificare il decreto di citazione a giudizio: dunque solo quando si propone un atto di appello, nulla rilevando che l'impugnante sia stato, o meno, dichiarato assente nel precedente grado di giudizio. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore