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Ordinanza — n. 6022/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against plea-bargain sentencing for lack of specific grounds and missing power of attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6022/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeals by two defendants inadmissible regarding their conviction for aggravated robbery and attempted robbery. The defendants argued for non-punishment under Article 129 and excessive sentencing, but the court ruled that such grievances are excluded when a plea agreement is reached under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. Furthermore, one defendant's appeal was rejected due to the absence of a specific power of attorney required by recent legislative amendments.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.; Art. 448 c.p.p.; Art. 581 c.p.p. Appeals against plea-bargain sentences are inadmissible if they concern waived grounds like non-punishment or sentencing errors, and require a specific power of attorney for absent defendants.

Parole chiave

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plea bargain appeals non-punishment grounds sentencing errors power of attorney inadmissible appeals commisurazione della pena per rapina aggravamento della pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
e la difesa di Oselini ex art. 599-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
Art. 448 c.p.p.
Art. 581 c.p.p.
Ed infatti in tema di impugnazioni, la nuova causa di inammissibilità di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod.
Art. 610 c.p.p.
Il ricorso di Oselini deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616 c.p.p.
285342 - 01) Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 599-bis cod. proc. pen
e la difesa di Oselini ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha confermato la responsabilità dei due imputati in relazione ai reati di rapina aggravata, tentata rapina e porto di coltello e, disapplicata la recidiva nei confronti di Sartor Ielenia, ha ridotto la pena inflitta ad entrambi.
articolo 129 cod. proc.pen
Ricorrono i due imputati deducendo violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex articolo 129 cod. proc.pen., all'eccessività della pena e all'erronea qualificazione giuridica del fatto.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 c.p
285342 - 01) Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019
Sez. 2, Sentenza n. 14377 del 31/03/2021
(Sez. 2, Sentenza n. 14377 del 31/03/2021 Cc.
Sez. 3, Sentenza n. 46690 del 09/11/2023
Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da OSELINI NICOLA nato a Verona il 10 giugno 1980 SARTOR IELENIA nata a Verona il 17/5/1977 Avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Venezia il 3 Aprile 2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Venezia con la sentenza impugnata ha parzialmente riformato la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Verona il 26 ottobre 2021 e , aderendo all'accordo intercorso tra il P.M. e la difesa di Oselini ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha confermato la responsabilità dei due imputati in relazione ai reati di rapina aggravata, tentata rapina e porto di coltello e, disapplicata la recidiva nei confronti di Sartor Ielenia, ha ridotto la pena inflitta ad entrambi. Ricorrono i due imputati deducendo violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex articolo 129 cod. proc.pen., all'eccessività della pena e all'erronea qualificazione giuridica del fatto.

Il ricorso di Oselini deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen., al di fuori dei casi consentiti. Ed infatti va ricordato che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge. (Sez. 2 - , Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019) Rv. 276102 - 01) Devono ritenersi inammissibili anche i motivi di ricorso sulla qualificazione giuridica della condotta che non risulti manifesta ictu ocull in quanto vanno richiamati al riguardo i principi già formulati da questa corte in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, laddove la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. (Sez. 2, Sentenza n. 14377 del 31/03/2021 Cc. (dep. 16/04/2021 ) Rv. 281116 - 01).

Il ricorso nell'interesse di Sartor Ielenia è inammissibile poiché la stessa era assente nel giudizio di appello e non è stato depositato con l'impugnazione lo specifico mandato ad impugnare. Ed infatti in tema di impugnazioni, la nuova causa di inammissibilità di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in mancanza di indici normativi contrari, si applica anche al ricorso per cassazione, collocandosi la menzionata disposizione tra le norme generali sulle impugnazioni, sicché, ove la sentenza oggetto d'impugnativa sia stata pronunciata in data successiva al 30 dicembre 2022, è necessario lo specifico mandato in essa previsto per proporre ricorso per cassazione. (Sez. 3 - , Sentenza n. 46690 del 09/11/2023 Ud. (dep. 21/11/2023 ) Rv. 285342 - 01) Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Roma 30 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presi nte Maria Daniela orsellino Sergio B tra n i DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIO