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Sentenza — n. 6017/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 6017/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 6017/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Milano - in data 26 maggio 2023 - confermava la responsabilità di Geraldina Messina per l'utilizzo indebito di carta di credito revolving intestata a Cinzia Bosco; escludeva la recidiva ed infliggeva la pena di mesi otto, giorni venti di reclusione ed euro quattrocento di multa, senza concedere i benefici della sospensione condizionale e della non menzione della pena nel casellario giudiziale 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: si deduceva il travisamento della prova in quanto la Corte di appello aveva affermato che la persona offesa, Cinzia Bosco, "non" era presente ad una operazione ovvero quella effettuata il 12 ottobre 2019, come risultava dalle dichiarazioni dei colleghi (che il ricorrente allegava); 2.2. violazione di legge e vizio di motivazione: non sarebbe stato considerato quanto affermato dalla ricorrente circa il controllo sugli scontrini e dunque sulle transazioni effettuate mediante carta di credito; dichiarazione che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, non risulterebbe smentita da alcun elemento; 2.3. violazione di legge (art 163 e ss. cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, che era stato denegato sulla base di precedenti risalenti a circa venti anni prima; si deduceva, altresì, che sarebbe illegittima la mancata concessione del beneficio della non menzione, giustificata con motivazione sommaria.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 6017/2024 — snpen · Corte di Cassazione: deve considerarsi "nutrito" dalle precedenti esaustive valutazioni in ordine alla gravità della condotta, compiuta su luogo di lavoro, il che, secondo la legittima valutazione della Corte di merito, ostava alla concessione del beneficio della non menzione della condanna nel casellario spedito a richiesta dei privati. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

Parole chiave

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revoca del credito al consumo offesa al credito inquadramento del credito credito in esecuzione credito a breve termine sovraindebitamento

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Sul punto il collegio osserva che l'estinzione del reato è una conseguenza sia della applicazione della pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., che della sospensione condizionale della pena.
art. 616 cod. proc. pen
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MESSINA GERALDINA nato a MILANO il 26/03/1966 avverso la sentenza del 26/05/2023 della di APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Milano - in data 26 maggio 2023 - confermava la responsabilità di Geraldina Messina per l'utilizzo indebito di carta di credito revolving intestata a Cinzia Bosco; escludeva la recidiva ed infliggeva la pena di mesi otto, giorni venti di reclusione ed euro quattrocento di multa, senza concedere i benefici della sospensione condizionale e della non menzione della pena nel casellario giudiziale 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: si deduceva il travisamento della prova in quanto la Corte di appello aveva affermato che la persona offesa, Cinzia Bosco, "non" era presente ad una operazione ovvero quella effettuata il 12 ottobre 2019, come risultava dalle dichiarazioni dei colleghi (che il ricorrente allegava); 2.2. violazione di legge e vizio di motivazione: non sarebbe stato considerato quanto affermato dalla ricorrente circa il controllo sugli scontrini e dunque sulle transazioni effettuate mediante carta di credito; dichiarazione che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, non risulterebbe smentita da alcun elemento; 2.3. violazione di legge (art 163 e ss. cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, che era stato denegato sulla base di precedenti risalenti a circa venti anni prima; si deduceva, altresì, che sarebbe illegittima la mancata concessione del beneficio della non menzione, giustificata con motivazione sommaria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 primi due motivi non superano la soglia di ammissibilità. 1.1.11 ricorrente deduce due travisamenti della prova: (a) il primo relativo alla mancata considerazione delle dichiarazioni dei dipendenti in ordine alla effettiva presenza di Geraldina Messina nell'esercizio dove venivano effettuati i prelievi illeciti, (b) ed il secondo sul fatto che la persona offesa non fosse presente quando veniva effettuato il prelievo illecito del 12 ottobre 2019 Sul punto il collegio rileva che le due sentenze di merito ritengono conformemente accertata la presenza dì Messina Geraldina nei luoghi e negli orari in cui venivano registrati i prelievi illeciti.

Il giudice di primo grado lo affermava con certezza facendo anche riferimento a quanto dichiarato dai testimoni (pag. 4 della sentenza di primo grado). L'atto d'appello effettuava una contestazione "generica" di tale emergenza, deducendo sia che «il fatto che la Messina fosse sempre presente in negozio in considerazione della sua qualifica non deve stupire e non può costituire un indizio», sia che la tabella dei turni rappresentava una programmazione astratta che, in concreto, poteva patire delle variazioni. Pertanto il "travisamento" nei termini denunciati, ovvero mancata corrispondenza di quanto ritenuto dai giudici di merito con quanto riferito dai testimoni è stato tardivamente proposto solo con il ricorso per Cassazione e si prospetta, perciò, inammissibile.

Sul punto il collegio ribadisce che la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in Cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (tra le altre:

Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Bonaffini Rv. 256631). A ciò si aggiunge che non sono deducibili per la prima volta davanti alla Corte di cassazione le questioni giuridiche che presuppongono un'indagine di merito (Sez. 5, n. 11099 del 29/01/2015; El Baghdadi, Rv. 263271). 1.2. Nel dedurre il secondo travisamento, relativo alla presenza della Bosco il 12 ottobre 2019, il ricorrente non tiene invece conto di quanto emerso dalla sentenza di primo grado (confermato dalla sentenza impugnata) secondo cui quel giorno Cinzia Bosco iniziava a lavorare alle 11 e 30, come da programmazione, sicché il prelievo effettuato alla 9 e 45 non poteva sicuramente essere effettuato da lei che a quell'ora non era presente (pag. 3 della sentenza di primo grado e pag. 5 della sentenza impugnata). 2.11 secondo motivo di ricorso che deduce la carenza di motivazione in ordine la mancata concessione della sospensione condizionale non supera la soglia di ammissibilità. 2.1.

Il ricorrente deduce l'illegittimità del diniego fondato su precedenti "estinti" in quanto giudicati con "patteggiannenti" che avevano concesso la sospensione condizionale della pena. Sul punto il collegio osserva che l'estinzione del reato è una conseguenza sia della applicazione della pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., che della sospensione condizionale della pena. Con riguardo al patteggiamento l'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. prescrive che, se nel termine di cinque anni (quando la sentenza concerne un delitto), ovvero di due anni (quando la sentenza concerne una contravvenzione) l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, allora il reato si estingue (sempre che sia stata erogata una pena detentiva non superiore a due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria).

La norma prescrive che si estingue anche "ogni effetto penale". Ma che tuttavia - ed è quello che rileva nel caso di specie - la sentenza di applicazione della pena per il reato estinto non è di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale "solo se" con la stessa è stata applicata una sanzione pecuniaria o una pena sostitutiva, dunque non quando è stata applicata una pena detentiva.Pertanto la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che l'estinzione di un reato per il quale era stata applicata la "reclusione" di un anno, mesi undici e giorni tredici di reclusione fosse ostativa alla nuova concessione della sospensione condizionale. 2.2.

La sentenza si configura parimenti legittima se l'estinzione viene ricondotta alla sospensione condizionale della pena. Sul punto si riafferma che l'estinzione del reato a seguito della sospensione condizionale della pena non comporta l'estinzione degli effetti penali della condanna, diversi da quelli espressamente previsti, con la conseguenza che di questa deve tenersi conto, ai sensi dell'art. 165, comma secondo, cod. pen., anche ai fini della necessità di subordinare l'ulteriore concessione del beneficio all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod. pen. (Sez. 1, n. 47647 del 18/04/2019, Mkarrem, Rv. 277457;

Sez. 5, n. 3553 del 26/11/2013, dep. 2014, Valenza, Rv. 258668 - 01). 2.3. Infine, il collegio ritiene che anche la motivazione relativa al diniego della concessione del beneficio della non menzione non si presti a censure. Invero il richiamo che la sentenza effettua alle modalità del fatto ed alla personalità del soggetto (pag.

7) deve considerarsi "nutrito" dalle precedenti esaustive valutazioni in ordine alla gravità della condotta, compiuta su luogo di lavoro, il che, secondo la legittima valutazione della Corte di merito, ostava alla concessione del beneficio della non menzione della condanna nel casellario spedito a richiesta dei privati. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de