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Ordinanza — n. 5914/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding penalty calculation not covered by appeal procedure rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5914/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's complaint regarding the calculation of the penalty was outside the scope of the special appeal procedure. The appellant argued the penalty increases lacked sufficient motivation, but the court noted that grievances on penalty determination not linked to the legality of the sanction are excluded under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.: Appeals under Article 599-bis are limited to grounds regarding the formation of will, prosecutor consent, and divergent content, excluding complaints on the determination of the penalty unless it violates statutory limits.

Parole chiave

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Article 599-bis appeal penalty determination inadmissible appeal special procedure court costs adeguamento della pena riesame dell'entità pena aumento della rendita di invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis cod. proc. pen.
La Corte d'appello di Torino, con la sentenza impugnata in questa sede, in accoglimento della concorde richiesta delle parti ex art. 599 bis cod.
Art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.
pen., il ricorso deve essere trattato con la procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.; ritenuto che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art.
Art. 129 cod. proc. pen.
art. 599 bis cod. proc. pen
La Corte d'appello di Torino, con la sentenza impugnata in questa sede, in accoglimento della concorde richiesta delle parti ex art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUROCCO SIMONE nato a TORINO il 17/04/1976 avverso la sentenza del 20/09/2023 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte d'appello di Torino, con la sentenza impugnata in questa sede, in accoglimento della concorde richiesta delle parti ex art. 599 bis cod. proc. pen. rideterminava la pena inflitta nei confronti di Burocco Simone, in relazione ai reati di rapina aggravata e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere; considerato che, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con la procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.; ritenuto che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102); rilevato che il motivo di ricorso, con cui si lamenta in via teorica l'illegalità della pena, contestando in concreto la misura degli aumenti di pena concordati a titolo di continuazione, per carenza di motivazione sul punto, risulta proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 599 bis cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.