Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant lacked standing to challenge the conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by De Simone Giorgio inadmissible. The defendant, who was personally convicted of receiving stolen goods, attempted to challenge the conviction but lacked the legal standing to do so. Consequently, the court applied the de plano procedure and rejected the appeal while ordering the defendant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5 bis; Art. 613, comma 1 cod. proc. pen.: An appeal filed by a person lacking legitimate standing must be treated de plano and declared inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SIMONE GIORGIO nato a PARZANIK (BULGARIA) il 08/03/1990 avverso la sentenza del 02/05/2023 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata nei confronti di De Simone Giorgio dal Tribunale di Napoli dell' 8 aprile 2016 per il reato di ricettazione; rilevato che il ricorso, che deduce l'inosservanza del disposto dell'art. 129 cod. proc. perì., risulta presentato personalmente dall' imputato; considerato, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso deve essere trattato con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione proposta da soggetto non legittimato, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis