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Sentenza — n. 5910/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to the prosecutor's withdrawal of the challenge.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5910/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the Special Prosecutor withdrew the challenge, citing a subsequent lack of interest. The appellant argued violations of procedural articles regarding evidence and bail requirements, but the prosecutor submitted a declaration of renunciation after the investigation judge replaced detention with a non-coercive measure. Consequently, the court ruled that the appeal lacked standing and exempted the appellant from costs.

Regesto Legislator

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Art. 591 lett. a) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the prosecutor withdraws the challenge due to a subsequent lack of interest, thereby excluding the award of costs.

Parole chiave

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procedural inadmissibility prosecutor withdrawal lack of interest criminal appeal costs exemption special prosecutor procedural code inchiesta per frode fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 591 lett. a) cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 591, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso, essendo stata determinata da una causa non imputabile al ricorrente (per la sopravvenuta carenza d'interesse), esclude la condanna della parte alle spese ed alla sanzione pecuniaria prevista, in via ordinaria, dall'art. 616 cod. proc. pen. (Sez.
art. 273 cod. proc. pen
Ha proposto ricorso la difesa del ricorrente deducendo con il primo motivo violazione di legge, in relazione all'art. 273 cod. proc. pen., e vizio della motivazione quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso, essendo stata determinata da una causa non imputabile al ricorrente (per la sopravvenuta carenza d'interesse), esclude la condanna della parte alle spese ed alla sanzione pecuniaria prevista, in via ordinaria, dall'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia
(Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv.
Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi
282549 - 01; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv.
Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves
281785 - 01; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KONONOV ALEXANDR nato il 14/03/1955 avverso l'ordinanza del 03/10/2023 del Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato in questa sede il Tribunale del riesame di Firenze ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di Kononov Alexandr avverso l'ordinanza applicativa della custodia in carcere emessa in data 11 agosto 2023 dal G.i.p. presso il Tribunale di Arezzo, in relazione ai reati di partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di frodi tributarie, reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, fraudolenta dichiarazione fiscale ed autoriciclaggio.

2. Ha proposto ricorso la difesa del ricorrente deducendo con il primo motivo violazione di legge, in relazione all'art. 273 cod. proc. pen., e vizio della motivazione quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. 2.1. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge, in relazione all'art. 274, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. e vizio della motivazione, in punto di valutazione dei requisiti di attualità e concretezza delle esigenze cautelari.

3. In data 29 dicembre 2023 è pervenuta a mezzo PEC dichiarazione di rinuncia all'impugnazione sottoscritta dal procuratore speciale dell'indagato, allegando il provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Arezzo in data 13 novembre 2023 che ha sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari, già concessi con precedente provvedimento del 2 settembre 2023, con la misura non coercitiva del divieto di esercizio di impresa e di uffici direttivi delle persone giuridiche, in epoca successiva alla proposizione del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 591, lett. a), cod. proc. pen., per sopravventa carenza di interesse, attestata dalla documentazione allegata alla dichiarazione di rinuncia della parte.

2. L'inammissibilità del ricorso, essendo stata determinata da una causa non imputabile al ricorrente (per la sopravvenuta carenza d'interesse), esclude la condanna della parte alle spese ed alla sanzione pecuniaria prevista, in via ordinaria, dall'art. 616 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549 - 01; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785 - 01; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ric