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Sentenza — n. 5908/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to the claimant's subsequent withdrawal of the challenge.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5908/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the claimant had previously withdrawn the challenge. The defense argued for a partial annulment of a preventive seizure based on lack of evidence regarding the claimant's specific involvement in fraud. The court ruled that the withdrawal of the appeal by the special prosecutor rendered the legal interest in continuing the proceedings non-existent.

Regesto Legislator

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Art. 591, lett. a), cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the claimant withdraws the challenge, resulting in a lack of legal interest.

Parole chiave

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inadmissibility withdrawal of appeal lack of legal interest preventive seizure criminal procedure code confisca dei proventi di reato esecuzione delle pene e delle misure procedura di sequestro

Disposizioni normative citate

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Art. 591, lett. a), cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 591, lett. a), cod. proc. pen., per sopravventa carenza di interesse, attestata dalla documentazione allegata alla dichiarazione di rinuncia della parte.
Art. 616 cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso, essendo stata determinata da una causa non imputabile al ricorrente (per la sopravvenuta carenza d'interesse), esclude la condanna della parte alle spese ed alla sanzione pecuniaria prevista, in via ordinaria, dall'art. 616 cod. proc. pen. (Sez.
artt. 81 cod. pen
presso il Tribunale di Lecce, finalizzato alla confisca anche per equivalente del profitto del reato di cui agli artt. 81 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso, essendo stata determinata da una causa non imputabile al ricorrente (per la sopravvenuta carenza d'interesse), esclude la condanna della parte alle spese ed alla sanzione pecuniaria prevista, in via ordinaria, dall'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia
(Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv.
Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi
282549 - 01; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv.
Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves
281785 - 01; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAZZOTTA PIERLUIGI nato a CARMIANO il 03/09/1968 avverso l'ordinanza del 31/07/2023 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato in questa sede il Tribunale del riesame di Lecce ha annullato parzialmente il decreto di sequestro preventivo emesso in data 29 maggio 2023 dal G.i.p. presso il Tribunale di Lecce, finalizzato alla confisca anche per equivalente del profitto del reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 2 d. Igs. 74/2000, confermando la misura in relazione dei reati di cui agli artt. 640, comma 2, n. 1 cod. pen. attribuiti a Mazzotta Pierluigi, unitamente ad altri indagati.

2. Ha proposto ricorso la difesa del Mazzotta deducendo violazione di legge, in relazione agli artt. 110 e 640 quater cod. pen., nonché carenza assoluta di motivazione, quanto al disposto sequestro nei confronti del ricorrente per la totalità dei profitti conseguiti da tutti gli indagati per le ipotizzate condotte dì truffa aggravata, in violazione dei principi di attribuzione delle sole condotte riferibili al Mazzotta, e quindi dei relativi profitti ove esistenti, in assenza di prova del concorso da parte del ricorrente anche nelle attività truffaldine realizzate dagli altri indagati. 2.1. Con il secondo motivo la difesa deduce violazione di legge, per assoluto difetto di motivazione, in ordine al profilo del periculum in mora.

3. In data 4 dicembre 2023 è pervenuta a mezzo PEC dichiarazione di rinuncia all'impugnazione sottoscritta dal procuratore speciale dell'indagato, allegando il provvedimento del giudice di merito in data 18 novembre 2023 che ha revocato la misura cautelare reale in epoca successiva alla proposizione del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 591, lett. a), cod. proc. pen., per sopravventa carenza di interesse, attestata dalla documentazione allegata alla dichiarazione di rinuncia della parte.

2. L'inammissibilità del ricorso, essendo stata determinata da una causa non imputabile al ricorrente (per la sopravvenuta carenza d'interesse), esclude la condanna della parte alle spese ed alla sanzione pecuniaria prevista, in via ordinaria, dall'art. 616 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549 - 01; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785 - 01; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il rico