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Ordinanza — n. 5905/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against probation sentence for lack of statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5905/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant challenged a probation sentence for aggravated robbery and other crimes, arguing a lack of reasoning regarding statutory exemptions. The court ruled that such arguments are not permitted against probation sentences under specific procedural provisions.

Regesto Legislator

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Art. 448, co. 2 bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.: Appeals against probation sentences are inadmissible if they contest the absence of statutory exemptions, as these grounds are not permitted under the specific procedural rules governing such judgments.

Parole chiave

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probation sentence appeal inadmissible appeal statutory exemptions criminal procedure code court costs award condono delle spese procedurali motivi di cassazione censure procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, co. 2 bis cod. proc. pen.
pen., il ricorso deve essere trattato con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, da dichiararsi o inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co.
Art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.
ha applicato a Fall Mouhamed la pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione e euro 600 di multa in relazione ai reati di rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate; rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
pen.; rilevato, infatti, che il motivo di ricorso, con cui si contesta il difetto di motivazione circa l'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., non è consentito avverso le sentenze di patteggiamento (Sez.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Ravenna, con la sentenza impugnata in questa sede, in accoglimento della concorde richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
pen.; rilevato, infatti, che il motivo di ricorso, con cui si contesta il difetto di motivazione circa l'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., non è consentito avverso le sentenze di patteggiamento (Sez.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. F., n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL MOUHAMED (CUI 0506D22) nato il 07/11/2000 avverso la sentenza del 22/06/2023 del G.i.p. del Tribunale di Ravenna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il G.i.p. del Tribunale di Ravenna, con la sentenza impugnata in questa sede, in accoglimento della concorde richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen. ha applicato a Fall Mouhamed la pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione e euro 600 di multa in relazione ai reati di rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate; rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, da dichiararsi o inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.; rilevato, infatti, che il motivo di ricorso, con cui si contesta il difetto di motivazione circa l'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., non è consentito avverso le sentenze di patteggiamento (Sez.

F., n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01) ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d