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Sentenza — n. 5904/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for substituted sentence due to lack of agreement condition and generic grounds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5904/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court had applied a negotiated sentence but refused a request for a non-custodial alternative, which the defense filed separately. The Supreme Court ruled that since the plea deal did not condition the sentence on substitution, the lower court correctly applied the agreed penalty and rejected the generic arguments regarding the defendant's recidivism.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 53 I. 689/1981: A request for substituted sentence filed independently by the defense, absent a condition in the plea agreement, does not justify rejecting the agreed custodial penalty when the lower court's refusal is based on general grounds of recidivism.

Parole chiave

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substituted sentence plea agreement inadmissible appeal recidivism court costs negotiated sentence custodial penalty sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
Con il provvedimento impugnato in questa sede il Tribunale di Grosseto ha applicato a Schiavone Michele, ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 53 I. 689/1981
Ha proposto ricorso la difesa dello Schiavone deducendo, con unico motivo, vil di legge in relazione all'art. 53 I.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
art. 444 cod. proc. pen
Con il provvedimento impugnato in questa sede il Tribunale di Grosseto ha applicato a Schiavone Michele, ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 616 c.p
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 31488 del 12/07/2023, Terlizzi
pen., come più volte affermato (Sez. 2, n. 31488 del 12/07/2023, Terlizzi, Rv.
Sez. 4, n. 27975 del 07/06/2012, Caprioli
Sez. 4, n. 27975 del 07/06/2012, Caprioli, Rv.
Sez. 4, n. 18136 del 10/04/2012, Figgini
253587 - 01; Sez. 4, n. 18136 del 10/04/2012, Figgini, Rv.
Sez. 6, n. 17198 del 18/04/2007, Shullani
253770 - 01; Sez. 6, n. 17198 del 18/04/2007, Shullani, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCHIAVONE MICHELE nato a LUCERA il 02/01/1994 avverso la sentenza del 24/04/2023 del Tribunale di Grosseto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Kate Tassone, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato in questa sede il Tribunale di Grosseto ha applicato a Schiavone Michele, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata dalle parti in ordine ai delitti di truffa e sostituzione di persona, rigettando la richiesta - cui non era condizionato il patteggiamento della pena - di sostituzione della pena detentiva applicata.

2. Ha proposto ricorso la difesa dello Schiavone deducendo, con unico motivo, vil di legge in relazione all'art. 53 I. 689/1981, essendo stata rigettata la richiesta di sostituzione della pena detentiva ritenendo le sanzioni sostitutive inidonee a Q garantire una funzione rieducativa, considerate la natura dei reati commessi e la personalità del ricorrente incline alla commissione di reati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Va preliminarmente rilevato che, dalla lettura della sentenza e dall'esame degli atti, risulta in modo pacifico che l'oggetto dell'accordo per l'applicazione della pena non prevedeva la sostituzione della pena detentiva individuata dalle parti, né la richiesta era stata condizionata alla sostituzione della pena; pertanto, il mancato accoglimento della richiesta, formulata autonomamente dalla sola difesa dell'imputato, non implicava l'obbligo di rigettare la richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., come più volte affermato (Sez. 2, n. 31488 del 12/07/2023, Terlizzi, Rv. 284961 - 01;

Sez. 4, n. 27975 del 07/06/2012, Caprioli, Rv. 253587 - 01; Sez. 4, n. 18136 del 10/04/2012, Figgini, Rv. 253770 - 01; Sez. 6, n. 17198 del 18/04/2007, Shullani, Rv. 236454 - 01) mancando il nesso inscindibile tra richiesta congiunta e sostituzione della pena conseguente all'accordo delle parti. La sentenza impugnata, pertanto, rispettando il contenuto dell'accordo concluso tra imputato e parte pubblica ha applicato la pena indicata; ha, poi, motivatamente escluso la sussistenza dei presupposti per disporre la sostituzione della pena detentiva frutto di quell'accordo, con argomenti privi di vizi logici e rispetto ai quali il ricorrente formula una censua del tutto generica e, come tale, inidonea a costituire oggetto di delibazione in questa sede. 2.2.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle