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Ordinanza — n. 5903/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed the appeal instead of using a registered defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5903/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Erradi Mohamed personally inadmissible. The defendant argued for the annulment of his conviction, but the court ruled that appeals against criminal judgments must be signed by a registered defense attorney under recent procedural reforms. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the defendant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 571 and Art. 613 of the Code of Criminal Procedure; A cassation appeal cannot be filed personally by the defendant and must be signed by a registered defense attorney, rendering personal signatures by the party alone insufficient for admissibility.

Parole chiave

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cassation appeal admissibility personal filing prohibition registered defense attorney requirement criminal procedure reform inadmissible appeal procedural costs award defense representation rules diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 571 of the Code of Criminal Procedure
Art. 613 of the Code of Criminal Procedure
Law no. 103 of 23 June 2017
Art. 39 of the Transitional Provisions to the Code of Criminal Procedure
103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp.
art. 39 disp. att. cod. proc. pen
103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp.

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. 8914 del 21/12/2017, Aiello
Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zahir
272010-01,Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zahir, Rv.
Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Manfreda
274636, Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Manfreda, Rv.
Sez. 6, n. 18010 del 09/04/2018, Papale
Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018, P.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ERRADI MOHAMED NATO IN MAROCCO IL 28/11/1992 avverso la sentenza del 10/05/2023 della Corte di appello di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Trento ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa citta del 12/11/2021 con la quale Erradi Mohamed è stato condannato alla pena di giustizia per il reato allo stesso ascritto.

2. Erradi Mohamed ha proposto ricorso per cassazione personalmente chiedendo l'annullamento della sentenza.

3. Il ricorso, presentato personalmente è inammissibile in applicazione del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale: "il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, comprese le sentenze di applicazione di pena su richiesta, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 IveL cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata." (Sez. U., n.8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010-01,Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zahir, Rv. 274636, Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Manfreda, Rv. 276039 - 01, Sez.6, n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885-01, Sez.

5. N. 36161 del 16/03/2018, S., Rv.273765-01, Sez.4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177-01 ).

4. il ricorrente deve conseguentemente essere condannato al pagamento delle spese processuali, oltre al pagamento ammenda di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis