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Ordinanza — n. 5900/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded and generic grounds regarding sentencing reform.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5900/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the appellate court's reform of the sentence violated procedural articles and lacked sufficient reasoning for the new penalty determination. The court rejected these claims as manifestly unfounded and generic, noting that the appeal failed to specify any legal parameter for assessing the sentence's illegality.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 599-bis c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if proposed with manifestly unfounded grounds, which includes generic arguments contesting a sentence without specific allegations linking the request to the judgment or defining the legal illegality of the penalty.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility manifestly unfounded grounds generic appeal arguments sentencing reform review procedural nullity claim modalità di calcolo dell'ammenda adeguamento della pena errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
La Corte di appello di Roma con sentenza del 08/06/2023 su accordo delle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ha riformato la sentenza del Tribunale di Velletri del 30/05/2022 appellata da Esposito Salvatore rideterminando la pena inflitta per il reato allo stesso ascritto in concorso con Tomassini Rossano.
Art. 546 cod. proc. pen.
Art. 606 cod. proc. pen.
Art. 599 cod. proc. pen.
La Corte di appello di Roma con sentenza del 08/06/2023 su accordo delle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 648 cod. pen.
nonché art. 648 cod. pen. per apparenza della motivazione, in assenza di qualsiasi argomentazione ed esplicazione del percorso argomentativo in ordine alla nuova determinazione della pena.
Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
art. 599-bis cod. proc. pen
La Corte di appello di Roma con sentenza del 08/06/2023 su accordo delle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 648 cod. pen
nonché art. 648 cod. pen.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO SALVATORE nato a Castellamare di Stabia il 01/04/1972 avverso la sentenza del 08/06/2023 della Corte di appello di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR; lette le conclusioni del difensore Avv. ANTONIO RUMOLO, che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Roma con sentenza del 08/06/2023 su accordo delle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ha riformato la sentenza del Tribunale di Velletri del 30/05/2022 appellata da Esposito Salvatore rideterminando la pena inflitta per il reato allo stesso ascritto in concorso con Tomassini Rossano.

2. Esposito Salvatore ha presentato ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo nullità della sentenza per violazione degli artt. 546 e606, nonché 599, 599-bis cod. proc. pen. nonché art. 648 cod. pen. per apparenza della motivazione, in assenza di qualsiasi argomentazione ed esplicazione del percorso argomentativo in ordine alla nuova determinazione della pena.

4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo manifestamente infondato, oltre che generico e del tutto aspecifico. Come osservato da questa Corte è sempre possibile ricorrere per cassazione deducendo, sulla base del menzionato art. 448, comma 2-bis, solo per motivi attinenti alla volontà del'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e, infine, alla illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ciò posto, è evidente che l'odierno ricorrente proponga - con argomentazione del tutto generica per come articolata, formalmente intesa a contestare la pena richiesta, neanche definita illegale (ma in tutto corrispondente alla proposta di concordato formulata), in assenza di qualsiasi effettiva allegazione, in relazione alla quale la determinazione della pena realizzata possa essere eventualmente ritenuta illegale, senza precisare secondo quale parametro - un motivo manifestamente infondato.

5. Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così dec