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Ordinanza — n. 5895/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against plea bargain sentence due to waived grounds and lack of penalty review rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5895/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible because it raised issues regarding the sentencing determination that were not permitted under the plea bargain procedure. The appellant argued for a review of the sanction, but the court held that only specific grounds like the formation of the party's will or the prosecutor's consent could be raised. Consequently, the court ruled that complaints about the penalty's calculation or deviation from statutory limits were waived and thus inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: In appeals against plea bargain sentences, only grounds concerning the party's intent, prosecutor's consent, or divergent content are admissible, while complaints regarding the penalty's determination or waiver of acquittal conditions are inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain procedure inadmissible appeal waived grounds sentencing determination Cassazione ordinanza motivi di cassazione remissione della pena rinuncia alla motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Cirillo Massimiliano, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza del 26/06/2023 della Corte di appello di Napoli, che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 599-bis cod proc.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Il ricorso in esame si pone, dunque, al di fuori delle ipotesi per cui è consentito il ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen..
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019
e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge», (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019 Cc., dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRILLO MASSIMILIANO nato il 27/04/1991 a NAPOLI avverso la sentenza in data 26/06/2023 della CORTE DI APPELLO DI NA- POLI; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; a seguito di procedura de plano;

RITENUTO IN FATTO

1. Cirillo Massimiliano, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza del 26/06/2023 della Corte di appello di Napoli, che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 599-bis cod proc. pen.. 1.1. Deduce la mancanza di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in presenza di una sentenza pronunciata a seguito di rinuncia ai motivi di ricorso, dovendosi richiamare il consolidato insegnamento della Corte di cassazione secondo il quale «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative 1 2..\ n"0.-Z) a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge», (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019 Cc., dep. 13/01/2020, Rv. 278170).

Il ricorso in esame si pone, dunque, al di fuori delle ipotesi per cui è consentito il ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.. Da qui la sua inammissibilità.

3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend