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Ordinanza — n. 5892/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waived grounds in plea bargain sentencing case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5892/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because it raised issues regarding waived grounds in a plea bargain sentencing case. The appellant argued for a violation of law concerning the lack of reasoning in the appellate court's acceptance of the parties' agreement. The court ruled that such arguments are inadmissible when the appeal concerns reasons explicitly renounced by the parties under the relevant procedural code.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: In appeals against plea bargain sentences, only grounds regarding the formation of party will, prosecutor consent, and divergent content are admissible, while waived reasons and sentencing determinations outside statutory limits are inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain sentencing inadmissible appeal waived grounds procedural code appellate review concorso di motivi di sospensione revoca del concordato condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Iraci Mirko, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza del 04/04/2023 della Corte di appello di Catania, che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 599- bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 599- bis cod. proc. pen
Iraci Mirko, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza del 04/04/2023 della Corte di appello di Catania, che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 599- bis cod. proc. pen..
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019
e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge», (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019 Cc., dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IRACI MIRKO nato il 17/12/1986 a CATANIA avverso la sentenza in data 04/04/2023 della CORTE DI APPELLO DI CATA- NIA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; a seguito di procedura de plano;

RITENUTO IN FATTO

1. Iraci Mirko, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza del 04/04/2023 della Corte di appello di Catania, che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 599- bis cod. proc. pen.. 1.1. Deduce la violazione di legge in punto di carenza di motivazione in relazione all'accoglimento dell'accordo delle parti.

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in presenza di una sentenza pronunciata a seguito di rinuncia ai motivi di ricorso, dovendosi richiamare il consolidato insegnamento della Corte di cassazione secondo il quale «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge», (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019 Cc., dep. 13/01/2020, Rv. 278170).

Il ricorso in esame si pone, dunque, al di fuori delle ipotesi per cui è consentito il ricorso per cassazione avverso una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.. Da qui la sua inammissibilità.

3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C