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Sentenza — n. 5886/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses civil appeal against acquittal for lack of admissible grounds and procedural violations.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5886/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant challenged the appellate court's acquittal of the defendant, citing alleged logical flaws in the evaluation of photographic identification and circumstantial evidence like phone usage and vehicle presence. The court ruled that the appellate judges correctly applied the principle of reasonable doubt and did not commit any manifest illogical errors warranting intervention at the stage of legal review.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. e) cod.proc.pen.; Art. 530 cod.proc.pen.: The court of cassation cannot substitute its own evaluation for that of the court of merit regarding the reliability of evidence sources, but must verify whether the lower court examined all elements, provided a correct interpretation, and applied logical rules without manifest illogical errors.

Parole chiave

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inadmissible appeal reasonable doubt principle evaluation of evidence logical coherence court of merit procedural violations acquittal defense rapina qualificata

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. e) cod.proc.pen.
cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett.
Art. 530 cod.proc.pen.
Così che il giudice di appello appare avere fatto corretta applicazione del principio sancito dall'art. 530 cod.proc.pen. dell'oltre ogni ragionevole dubbio non censurabile nella presente sede in assenza di illogicità manifeste pure denunciate.
Art. 616 cod.proc.pen.
Art. 173 disp.att. cod.proc.pen.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso il difensore della parte civile Burgio, avv.to Campione, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art.
art. 173 disp.att. cod.proc.pen
Avverso detta sentenza proponeva ricorso il difensore della parte civile Burgio, avv.to Campione, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art.
art. 530 cod.proc.pen
Così che il giudice di appello appare avere fatto corretta applicazione del principio sancito dall'art. 530 cod.proc.pen.
art. 616 cod.proc.pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Rv. 203428
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile BURGIO LEONARDO nato a PALERMO il 30/11/1983 nel procedimento a carico di: RADOSAVLJEVIC MILOVAN nato il 29/02/1972 avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; Letta la memoria del difensore della parte civile che insistito per l'accoglimento del ricorso; Letta la memoria della difesa dell'imputato che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso della parte civile.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza in data 7 marzo 2023, in riforma della pronuncia del G.U.P. del medesimo tribunale del 19-4-2022 assolveva Radosavljevic Milovan dal delitto di concorso in rapina aggravata allo stesso ascritto per non avere commesso il fatto, revocando anche le statuizioni civili.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso il difensore della parte civile Burgio, avv.to Campione, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett.

e) cod.proc.pen. in relazione alla valenza probatoria del riconoscimento fotografico dell'imputato da parte di Faraoni naniela, vittima della rapina, trattandosi di motivazione contraddittoria in relazione alla certezza del riconoscimento e del tutto illogica; - violazione dell'art. 606 lett.

e) cod.proc.pen. quanto alla valenza probatoria delle prove utilizzate in primo grado per pronunciare sentenza di condanna costituite in particolare dall'accertato utilizzo da parte dell'imputato di un'utenza telefonica risultata agganciata alla cella limitrofa il luogo di esecuzione del delitto in giorni vicini la consumazione della rapina nonché della presenza di una vettura nella disponibilità dell'imputato negli stessi luoghi, sempre in tempi precedenti la commissione del fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è proposto per motivi non deducibili e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Va ricordato come in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995, Rv. 203428); esame nel caso di specie esattamente compiuto dai giudici di appello con valutazioni complete e del tutto prive delle lamentate illogicità ed a fronte delle quali il ricorrente insiste in una interpretazione alternativa dei fatti non deducibile nella presente sede di legittimità. Ed invero, il giudice di appello, ha ricollegato l'esito assolutorio del giudizio di appello a precise valutazioni esposte in assenza delle lamentate illogicità sottolineando, a pagina 3 della motivazione, come il riconoscimento fotografico di un soggetto che aveva agito a capo coperto non potesse fornire certezza alcuna, che il telefono cellulare poteva essere stato utilizzato anche da altri complici del fatto ed, infine, che anche la presenza sul luogo del delitto della vettura utilizzata dall'imputato risultava segnalata a rilevante distanza temporale dai fatti.

Così che il giudice di appello appare avere fatto corretta applicazione del principio sancito dall'art. 530 cod.proc.pen. dell'oltre ogni ragionevole dubbio non censurabile nella presente sede in assenza di illogicità manifeste pure denunciate. Pertanto, le censure riproposte con il presente ricorso, vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla corte di merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi riproposta dalla parte civile ricorrente.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 10 gennaio 2024 IL CONSIGLIER ST. IL PRES ENTE Geppi o Ra