Cassation Court dismisses appeals against criminal conviction for illegal squatting due to manifestly unfounded and repetitive grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Bobbone Antonio and Cacioppo Francesca inadmissible and ordered them to pay procedural costs. The appellants argued for acquittal based on necessity and lack of generic mitigating circumstances, but the Court found these arguments were manifestly unfounded and merely repetitive of issues already resolved by the lower courts. The decision relied on established jurisprudence stating that necessity cannot justify permanent occupation of social housing, leading to the dismissal of all claims.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Appeals manifestly unfounded and purely reiterative of aspects already adequately resolved by the court of first instance must be declared inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BOBBONE ANTONIO nato a PALERMO il 29/01/1967 CACIOPPO FRANCESCA nato a PALERMO il 31/08/1976 avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 15 febbraio 2023, confermava la pronuncia del medesimo Tribunale di Bergamo dell'1-3-2019 che aveva condannato Bobbone Antonio e Cacioppo Francesca alle pene di legge perché ritenuti colpevoli del delitto di cui agli artt. 633 e 639 bis cod.pen..
2. Avverso detta sentenza proponevano distinti ricorsi i difensori degli imputati, avv.ti Zampardi e Sinatra, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett.
b) cod.proc.pen. e difetto di motivazione in ordine al motivo di gravame con il quale si era dedotta la sussistenza della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod.pen.; - violazione dell'art. 606 lett.
b) cod.proc.pen. quanto alla omessa applicazione dell'art. 131 bis cod.pen.; - violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'omessa concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Entrambi i ricorsi sono proposti per motivi manifestamente infondati e puramente reiterativi di aspetti già adeguatamente risolti dalla corte di merito e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili. Ed invero, quanto al primo motivo, il giudice di appello con le specifiche osservazioni svolte a pagina 4 della motivazione della pronuncia impugnata ha già osservato come l'invocata esimente non possa essere applicata in presenza di condotte stabili e durature di occupazione di alloggi popolari così facendo applicazione di quel costante orientamento secondo il quale in tema di illecita occupazione di un alloggio popolare, lo stato di necessità può essere invocato solo per un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di trovare un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa, tanto più che l'edilizia popolare è destinata a risolvere le esigenze abitative dei non abbienti, attraverso procedure pubbliche e regolamentate (Sez. 2, n. 9655 del 16/01/2015, Rv. 263296 - 01).
Quanto agli altri motivi, con giudizio esente dalle lamentate censure, perché collegato a precisi elementi di fatto, la corte di appello ha già negato la particolare tenuità del fatto in ragione della protrazione della consumazione dei fatti illeciti nel tempo nonché negato le attenuanti generiche per il Bobbone sulla base di considerazioni non censurabili nella presente sede in assenza di elementi positivi valutabili a favore dello stesso ed in ragione delle modalità della condotta. Inammissibile perché non proposto in appello risulta infine il motivo avanzato nell'interesse della Cacioppo e relativo al giudizio di bilanciamento.
In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi inammissibili a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 10 gennaio 2024 L CONSIGLIE ST rt,Purr IL PRESI1ENTE Ge `pin Rigo 2 DEPOS