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Sentenza — n. 5880/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation dismissed appeal on illegal entry charges, ruling permanent occupation requires removal, not instant consummation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5880/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeals inadmissible, upholding the lower court's conviction for illegal entry into public housing. The defense argued that the crime was consummated instantly in 2018, but the court found this contradicted established precedent regarding permanent offenses. Consequently, the court ruled that continuous occupation constitutes a permanent crime ending only upon removal or sentencing, rejecting the defense's factual reconstruction.

Regesto Legislator

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Art. 633 cod. pen.; nel reato di invasione di terreni o edifici a permanenza, il delitto ha natura permanente e cessa solo con l'allontanamento del soggetto o con la sentenza di condanna, non con l'effrazione iniziale.

Parole chiave

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invasione di alloggio reato permanente consumazione istantanea effrazione porta successione in fatto Cassazione penale spese processuali violazione di domicilio

Disposizioni normative citate

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art. 2, comma 3 e 4 cod. pen.
Ha proposto ricorso per cassazione con unico atto il comune difensore degli imputati deducendo, con il primo motivo, violazione di norme penali, in relazione all'art. 2, comma 3 e 4 cod. pen.; i giudici di merito avevano ritenuto di applicare il regime sanzionatorio dell'art.
art. 633 cod. pen.
pen.; i giudici di merito avevano ritenuto di applicare il regime sanzionatorio dell'art. 633 cod. pen., nella versione conseguente alle modifiche apportate dalla I.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
art. 633 cod. pen
pen.; i giudici di merito avevano ritenuto di applicare il regime sanzionatorio dell'art. 633 cod. pen., nella versione conseguente alle modifiche apportate dalla I.
art. 616 c.p
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 46692 del 02/10/2019, Tomasello
Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019, Cerullo
Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019, Cerullo, Rv.
Sez. 2, Sentenza n. 16363 del 13/02/2019, Bevilacqua
277019 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 16363 del 13/02/2019, Bevilacqua, Rv.
Sez. 2, Sentenza n. 4393 del 04/12/2018, Maniscalco
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: TANASIE CRISTI GIONNY nato il 04/09/1976 TANASIE EVELINA LORENA nato il 16/03/1983 avverso la sentenza del 26/04/2023 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Milano, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene di giustizia pronunciata nei confronti di Tanasie Cristi Gionny e Tanasie Evelina Lorena dal Tribunale di Milano in data 26 gennaio 2022 per il delitto di invasione arbitraria di un alloggio di proprietà pubblica "accertato in Milano in data 10 marzo 2019 ed in permanenza attuale".

2. Ha proposto ricorso per cassazione con unico atto il comune difensore degli imputati deducendo, con il primo motivo, violazione di norme penali, in relazione all'art. 2, comma 3 e 4 cod. pen.; i giudici di merito avevano ritenuto di applicare il regime sanzionatorio dell'art. 633 cod. pen., nella versione conseguente alle modifiche apportate dalla I. 132/2018, pur essendo stato accertato che l'invasione dell'alloggio, mediante effrazione della porta d'ingresso era avvenuta il 18 marzo 2018 ad opera di altri soggetti, danti causa degli imputati che erano subentrati nello stesso alloggio, sicché doveva farsi riferimento all'inziale momento dell'invasione per valutare la disciplina applicabile al fatto, trattandosi di reato a consumazione istantanea con effetti permanenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1.1. La (asserita) violazione di legge posta a base del ricorso implica una differente ricostruzione dei fatti, del tutto sganciata da qualsivoglia elemento di prova desumibile dalle sentenze di merito (quanto all'ipotizzata "successione" nell'arbitraria invasione realizzata da altri soggetti nel marzo del 2018); in ogni caso, la lamentata violazione di legge è insussistente, poiché riposa su un assunto - la natura di reato a consumazione istantanea, con soli effetti permanenti - che è contraddetta dal costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 46692 del 02/10/2019, Tomasello, Rv. 277929 - 01;

Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019, Cerullo, Rv. 277019 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 16363 del 13/02/2019, Bevilacqua, Rv. 276096 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 4393 del 04/12/2018, dep. 2019, Maniscalco, Rv. 274902 - 01), secondo il quale nel reato di invasione di terreni o edifici di cui all'art. 633 cod. pen., nel caso in cui l'occupazione si protragga nel tempo, il delitto ha natura permanente e la permanenza cessa soltanto con l'allontanamento del soggetto o con la sentenza di condanna.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle