Cassation Court dismisses appeal against aggravated robbery sentence for manifestly unfounded legal and factual arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Ciprian Gimi Asultanei inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that the lower court violated statutory provisions regarding mitigating circumstances and sentencing principles by failing to consider his clean record and the specific nature of the robbery. The court rejected these claims, ruling that the denial of generic mitigating factors was legally sound and that the sentence, though below the statutory minimum for simple robbery, was justified by the recognized mitigating circumstance of minor financial damage which outweighed the aggravating factors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 628, 63, 133, 110, 114 cod. pen.: The Court of Cassation holds that a sentence below the statutory minimum for aggravated robbery is not manifestly illegal if a mitigating circumstance of minor financial damage is recognized as prevailing over aggravating factors, and that the denial of generic mitigating circumstances based on the defendant's criminal record is not a violation of law.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da ASULTANEI CIPRIAN GIMI nato in Romania il 2 Aprile 1996 avverso la sentenza resa il 17 gennaio 2023 dalla CORTE di APPELLO di Brescia Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e dell'avv. Carlo Beltrani che ha insistito nei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza resa il 12 Aprile 2022 dal Tribunale Di Brescia che ha condannato Ciprian Gimi Asultanei per concorso nel delitto di rapina aggravata.
2. Avverso detta sentenza propone ricorso l'imputato con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo: 2.1 Violazione degli artt. 133 e 62 bis comma 3 cod.pen. poiché la Corte ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche, osservando che la condizione di incensurato dell'odierno ricorrente non è sufficiente a giustificare il detto beneficio, ma così facendo ha violato l'articolo 133 cod.pen., che si applica anche per concedere o escludere le attenuanti generiche, e ha omesso di esaminare le modalità della rapina commessa con una pistola a salve, e quindi con un'arma sostanzialmente innocua, e l'importo molto contenuto del profitto ricavato, pari a soli 70 C.2.2 Vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio poiché la Corte di appello ha ritenuto benevolo il trattamento disposto dal Tribunale , sull'errato presupposto che la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. fosse stata ritenuta prevalente rispetto alle contestate aggravanti, ad onta del loro peso ponderale e del loro numero superiore, mentre il tribunale aveva riconosciuto l'attenuante,ma non le contestate aggravanti e quindi non ha effettuato alcun giudizio di prevalenza fsicché ha determinato un trattamento sanzionatorio eccessivo.
Inoltre la Corte ha giustificato il discostamento dal minimo edittale alla luce della odiosità dell'azione predatoria, senza considerare che la condotta violenta risulta assorbita dalla previsione normativa di cui all'art. 628 cod.pen., sicché il giudice ha considerato due volte il medesimo elemento, incorrendo nella violazione del principio del ne bis in idem sostanziale. Inoltre il mancato radicamento in Italia dell'imputato non può giustificare un inasprimento della pena. 2.2 Violazione degli articoli 110 e 114 cod.pen. poiché la Corte ha omesso nella determinazione della pena di valutare l'apporto prestato dal ricorrente nell'esecuzione della fattispecie criminosa, applicando una pena uguale a quella prevista per l'altro coimputato, trascurando di considerare la rilevanza marginale del contributo da questi offerto. 2.3 Con memoria trasmessa via PEC l'avv.
Carlo Beltrani ha insistito nell'annullamento della sentenza impugnata
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. 2.11 primo e il secondo motivo sono manifestamente infondati. La rapina è stata commessa col volto travisato , a mano armata e in più persone riunite, sicché ricorre nel caso di specie il trattamento sanzionatorio previsto dal quarto comma dell'art. 628 cod.pen. che prevede come minimo edittale la pena della reclusione da 7 anni e della multa da euro 2500. Il tribunale tuttavia ha ritenuto di riconoscere l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e ha operato sulla pena ritenuta congrua la riduzione di 1/3, così determinando la pena in anni quattro mesi otto di reclusione ed euro 1367 di multa, al di sotto del minimo edittale previsto dall'art. 628 per la rapina semplice , stabilito in 5 anni di reclusione ed euro 927 di multa.
E' di tutta evidenza che il Tribunale ha ritenuto l'attenuante prevalente nel giudizio di bilanciamento ex art. 63 cod.pen., in quanto ove la attenuante fosse stata ritenuta equivalente la pena avrebbe dovuto essere determinata in misura non inferiore a 5 anni di reclusione ed euro 927 di multa. Ma ciò non impone di determinare la pena base su cui operare la riduzione nel minimo edittale e il trattamento sanzionatorio non è illegale poichè rientra comunque nella forbice sanzionatoria prevista e certamente non può ritenersi manifestamente illogico, contraddittorio o in violazione di legge.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato adeguatamente motivato, osservando che la condizione di incensurato dell'imputato per specifico dettato normativo non è sufficiente a giustificare la concessione del beneficio invocato dalla difesa e la pena base è stata determinata in misura superiore al minimo edittale valorizzando le modalità particolarmente odiose della rapina consumata ai danni di una donna titolare di un piccolo esercizio commerciale in orario prossimo alla chiusura, quando era più esposta ad eventi violenti. Non ricorre nel caso di specie alcuna violazione del ne bis in idem sostanziale.
Il terzo motivo di ricorso non è consentito poiché con i motivi di appello non è stata avanzata alcuna richiesta in merito all'attenuante di cui all'art. 114 cod.pen.. 4.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Roma 10 gennaio 2024 il consigliere estensore Il Preside Maria Daniela Borsellino Geppino R DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZION