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Sentenza — n. 5875/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming fraud was civil breach and recidiva was wrongly applied.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5875/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for fraud. The appellant argued the conduct constituted a civil breach rather than fraud and sought mitigation for minor damages, but the court found the promise of delivery after payment created the necessary deception. Furthermore, the court rejected the new claim regarding recidiva because it was raised for the first time in cassation, violating procedural rules on admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 62 n. 4 cod. pen.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they raise new grounds not presented in the appeal judgment, such as claims for mitigation of punishment or specific types of recidiva, as these require prior examination by the appellate court.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal fraud criminal offense recidiva reiterata procedural violation new grounds in cassation perseguimento penale per truffa reato economico licenziamento immediato per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Il motivo non è consentito in quanto proposto per la prima volta in sede di legittimità con insanabile interruzione della catena devolutiva e violazione dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen..
Art. 62 n. 4 cod. pen.
2.2.Violazione di legge (art. 62, n.
Art. 616 cod. proc. pen.
3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
Art. 640 cod. pen.
violazione di legge (art. 640 cod. pen.): la condotta contestata non integrerebbe un reato, ma un inadempimento civilistico; 2.1.1.
Art. 99 comma 4 cod. pen.
Violazione di legge (art. 99, comma 4 cod.
art. 640 cod. pen
violazione di legge (art. 640 cod. pen.): la condotta contestata non integrerebbe un reato, ma un inadempimento civilistico; 2.1.1.
art. 99, comma 4 cod. pen
Violazione di legge (art. 99, comma 4 cod.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
Il motivo non è consentito in quanto proposto per la prima volta in sede di legittimità con insanabile interruzione della catena devolutiva e violazione dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen..
art. 616 cod. proc. pen
3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012
Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep.
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Testo completo

nte SENTENZA sul ricorso proposto da: DE CENZO CHRISTIAN nato a ATRIPALDA il 21/01/1986 avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Napoli confermava la condanna di Christian Cenzo per il reato di truffa consumata ponendo in vendita un computer sulla piattaforma "Subito.it" e ricevendo il prezzo (duecentonovanta euro) senza adempiere all'obbligo di consegna.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 640 cod. pen.): la condotta contestata non integrerebbe un reato, ma un inadempimento civilistico; 2.1.1. Il motivo è manifestamente infondato. Come rilevato dalla Corte di merito, alla proposta di vendita su piattaforma "Subito.it" si è infatti aggiunta la rassicurazione rivolta dal ricorrente alla persona offesa dì spedire il bene non appena avesse ricevuto il pagamento, il che integra - come correttamente ritenuto dalla Corte - il "raggiro" necessario per integrare la truffa (pag. 3 della sentenza impugnata). A ciò si aggiunge che - come rilevato dal primo giudice- il De Cenzo si era reso irreperibile telefonicamente confermando, seppure con una condotta successiva alla consumazione del reato la sua volontà fraudolenta. 2.2.Violazione di legge (art. 62, n.

4) cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62 n.

4) cod. pen.: la Corte non avrebbe valutato la lieve entità del danno inflitto; 2.2.1. Il motivo è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto dedotto, ed in coerenza con la giurisprudenza di legittimità, la Corte territoriale rilevava che la condotta del ricorrente, che aveva lucrato la somma di duecentonovanta euro con pari danno dell'offeso, non poteva ritenersi produttiva di un danno di "lieve entità". Si tratta di una valutazione di merito, non irrazionale in quanto fondata su diffuse massime di esperienza, che non si presta a censure o rivalutazioni in questa sede. 2.3.

Violazione di legge (art. 99, comma 4 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva reiterata: questa non sussisterebbe tenuto conto che il giudice della cognizione aveva ritenuto sussistente la continuazione tra le condotte oggetto delle precedenti condanne del De Cenzo, sicché doveva ritenersi che il fatto per cui si procede potesse essere valutato solo ai fini dell'applicazione della recidiva "semplice" e non, come avvenuto, di quella "reiterata". 2.3.1. Il motivo non è consentito in quanto proposto per la prima volta in sede di legittimità con insanabile interruzione della catena devolutiva e violazione dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen..

Sul punto il collegio ribadisce che la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in Cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (tra le altre:

Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Bonaffini Rv. 256631). 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 9 ge