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Sentenza — n. 5868/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded appeal ground regarding generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5868/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. Although the appellate court omitted specific reasoning on a generic request for mitigating circumstances, the Supreme Court found the ground manifestly unfounded due to a lack of specific factual allegations by the defense. Consequently, the court applied the established principle that a cassation appeal based on such an inadmissible appeal ground lacks interest and must be rejected.

Regesto Legislator

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Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.; The Court of Cassation must declare a cassation appeal inadmissible if it is based on a ground of appeal that is manifestly unfounded due to absolute indeterminacy and genericity, lacking specific factual allegations required for the assessment of mitigating circumstances.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal ground generic mitigating circumstances lack of specific allegations inadmissible cassation appeal interest in appeal omission of appeal ground court costs and fine motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, Jankovic deducendo un unico motivo di ricorso che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.2.
artt. 648, 496, 497-bis cod. pen.
art. 62-bis cod. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, Jankovic deducendo un unico motivo di ricorso che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 62-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, Dell'Utri
Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012, Tannoia
263980-01; Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012, Tannoia, Rv.
Sez. 4, n. 24973 del 17/04/2009, Ignone
Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998, Iannotta
Il motivo, infatti, per la sua assoluta indeterminatezza e genericità avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile (Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998, Iannotta, Rv.
Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: JANKOVIK NICOLA nato a FRASCATI il 15/12/1985 avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; lette le conclusioni Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore Avv. FABRIZIO BONFANTE, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 21/04/2023 ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara del 05/05/2022 con la quale Jankovic Nicola è stato condannato alla pena di giustizia per i delitti allo stesso ascritti (artt. 648,496, 497-bis cod. pen.).

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, Jankovic deducendo un unico motivo di ricorso che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.2. Violazione di legge e vizio della motivazione perché omessa in relazione alla richiesta tempestivamente formulata nell'atto di appello con il terzo motivo di concessione delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo manifestamente infondato. Occorre considerare come effettivamente manchi nella sentenza di appello una motivazione specifica in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Tuttavia, la lettura dell'atto di appello rende evidente come il motivo proposto sul punto fosse del tutto aspecifico e generico e, dunque, manifestamente infondato, in mancanza di qualsiasi allegazione da parte della difesa quanto ad elementi positivi da valutare proprio al fine della concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.

In tal senso deve essere ribadito il principio di diritto, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito come non costituisca causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato (Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, Dell'Utri, Rv. 263980-01; Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012, Tannoia, Rv. 256314-01; Sez.4, n. 24973 del 17/04/2009, Ignone, Rv. 244227-01). Il motivo, infatti, per la sua assoluta indeterminatezza e genericità avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile (Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998, Iannotta, Rv. 213220-01).

È dunque inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine, come nel caso in esame, per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745-01).

5. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.