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Sentenza — n. 5861/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment for omitting to evaluate a plea for settlement agreement under Art. 599 bis CPP.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5861/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court annulled the Bologna Court of Appeal's judgment for failing to evaluate a plea for settlement agreement submitted by the defendant. The defendant had formally requested a settlement under Article 599 bis of the Code of Criminal Procedure, which the Public Prosecutor agreed to, but the lower court proceeded without addressing this request in its written decision. The court ruled that the omission of this evaluation constituted a violation of law, necessitating a remand for a new trial where the settlement request is properly considered.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The court must evaluate a plea for settlement agreement submitted by the defendant and agreed to by the Public Prosecutor; failure to do so in the judgment constitutes a violation of law requiring annulment.

Parole chiave

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plea for settlement agreement Art. 599 bis Code of Criminal Procedure omission of evaluation violation of law annulment without remittal remittal to lower court public prosecutor consent concordato stragiudiziale

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis c.p.p.
A sostegno del ricorso, con unico motive di impugnazione, vengono addotti la violazione di leggete l'omessa motivazione in ordine alla richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599 bis cod.
Art. 600 c.p.p.
Art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020
art. 599 bis cod. proc. pen
A sostegno del ricorso, con unico motive di impugnazione, vengono addotti la violazione di leggete l'omessa motivazione in ordine alla richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TODARO GIUSEPPE nato a CROTONE il 30/10/1976 avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte territoriale per l'ulteriore corso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Todaro Giuseppe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 9/1/2023 con la quale la Corte di appello di Bologna confermava il giudizio di penale responsabilità espresso dal tribunale cittadino per i reati di cui agli artt. 110, 497 ter cod. pen., 476 e 482 cod.pen., e 110, 56, 81 comma 2, 628 comma 3 n. 1 e 3 bis cod. pen., con la conseguente condanna alla pena ritenuta digiustizia, riformando la predetta sentenza solo nei confonti del coimputato Alati Adorno, in conformità alla richiesta congiunta di questo e del Procuratore Generale.

A sostegno del ricorso, con unico motive di impugnazione, vengono addotti la violazione di leggete l'omessa motivazione in ordine alla richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. formulata congiuntamente al Procuratore Generale e depositata in atti. Il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Pietro Molino, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte territoriale per l'ulteriore corso. Il ricorso è fondato. Risulta, infatti, documentato che in data 6/12/2022 veniva trasmessa al Procuratore Generale di Bologna, nell'interesse del Todaro, richiesta di concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen., con rinuncia ai motivi di appello e rideterminazione della pena nella misura di anni due, mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro 1.111,00 di multa, ed il 6/12/2022 il Sostituto Procuratore Generale prestava il consenso a tale proposta.

Conseguentemente, in data 16/12/2022 la difesa del Todaro depositava presso la Corte di Appello, a mezzo pec, la rinuncia ai motivi di impugnazione contestualmente alla richiesta di concordato intervenuta tra le parti con adesione del Procuratore Generale. All'udienza del 19/12/2022 la Corte territoriale, ritenendo non chiara la richiesta di concordato presentata dal coimputato Alati Adorno Cristoforo, rinviava all'udienza del 9/1/2023, ed il 29/12/2022, ancora a mezzo pec, venivano depositate conclusioni scritte con le quali la difesa del Todaro si riportava a quelle già depositate per l'udienza precedente.

Nella sentenza impugnata non vi è traccia di tale percorso, sicché deve ritenersi che nel procedimento svoltosi con trattazione cartolare la richiesta di concordato in appello del Todaro, nonostante l'adesione del Procuratore Generale, non sia stata valutata dalla Corte territoriale che, del resto, se avesse ritenuto di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, per il disposto del comma terzo dell'art. 599 bis cod. proc. pen., avrebbe dovuto darne comunicazione alle parti, disponendo udienza con la partecipazione delle stesse.

La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna per nuovo giudizio nel quale venga valutata la richiesta concordata tra le parti inrelazione alla posizione del ricorrente. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna per nuovo giudizio. Così deciso in Roma