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Sentenza — n. 5513/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against detention order citing lack of specific legal violation and inadmissible fact-based challenges.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5513/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Baio Antonio inadmissible, rejecting his challenge to the detention order issued by the G.i.p. of Lodi. The appellant argued procedural flaws regarding the lack of written reasoning for data acquisition and omitted motivation concerning aggravating circumstances and guilt indicators. The court ruled that the appeal failed to cite specific legal violations and instead attacked the factual evaluation and logical reconstruction of the investigation, which are non-appealable in this stage.

Regesto Legislator

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Art. 267 cod. proc. pen.; Art. 125, comma 1, n. 3 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal against a personal coercive measure is admissible only upon denunciation of specific legal violations or manifest illogicality, excluding challenges to the factual reconstruction or alternative evaluation of circumstances.

Parole chiave

Generato dall'IA
personal coercive measures detention order appeal omission of reasoning factual evaluation manifest illogicality procedural violation Cassation admissibility rapina qualificata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 267 cod. proc. pen.
Inosservanza di norma processuale, in relazione all'art. 267 cod. proc. pen. e all'art.
Art. 125, comma 1, n. 3 cod. proc. pen.
e all'art. 125, comma 1, n.
Art. 616 cod. proc. pen.
Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1- ter, disp.
art. 267 cod. proc. pen
Inosservanza di norma processuale, in relazione all'art. 267 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti
Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi
Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv.
Sez. 6, Sentenza n. 11194 del 08/03/2012, Lupo
269884 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 11194 del 08/03/2012, Lupo Rv.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BAIO ANTONIO nato il 20/09/1968 a FRAGAGNANO avverso l'ordinanza in data 12/07/2023 del TRIBUNALE DI MILANO; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale TOMASO EPIDENDIO, che ha concluso nel senso di respingere il ricorso; sentito l'Avvocato FANCESCO P. P. PESARE, che ha illustrato i motivi del ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

Baio Antonio impugna l'ordinanza in data 12/07/2023 del Tribunale di Milano, che ha rigettato l'istanza di riesame presentata avverso l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Lodi che disponeva l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere per il reato di rapina aggravata. Deduce:

1. Inosservanza di norma processuale, in relazione all'art. 267 cod. proc. pen. e all'art. 125, comma 1, n. 3, cod. proc. pen.. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente denuncia l'apparenza della motivazione del decreto con cui il G.i.p. ha autorizzato l'acquisizione dei dati del traffico telefonico e telematico, in violazione dell'art. 267 cod. proc. pen. con la conseguente inutilizzabilità delle acquisizioni con essi disposte.«In tutti i casi -scrive la difesa-, il decreto è il medesimo, preconfezionato trattandosi evidentemente di un timbro già esistente». Sostiene, dunque, che la mera apposizione di un timbro in luogo di un decreto non permette di verificare se il G.i.p. abbia valutato gli atti, così che detta apposizione non può ritenersi una motivazione idonea a giustificare un'invasione nella sfera personale dell'individuo. Aggiunge che l'apposizione del timbro non può valutarsi alla stregua di una motivazione per relationem, mancando alcun richiamo agli atti del procedimento.

2. Vizio di omessa motivazione in ordine alla sussistenza delle circostanze aggravanti contestate e in relazione alle modalità di esecuzione del reato di rapina. Il ricorrente premette che Baio è indicato quale organizzatore del fatto delittuoso; evidenzia che l'indagato rendeva dichiarazioni in sede di riesame, dichiarando di essere stato a conoscenza della rapina perché gli era stato chiesto di partecipare, ma aveva rifiutato. «Se egli ha dichiarato essere stato a conoscenza di questa rapina -scrive la difesa- sarebbe stato necessario attendersi una motivazione sulle modalità esecutive della stessa, per poter affermare la sua responsabilità anche in ordine a tutte le circostanze aggravanti contestate, anche perché in origine non è detto che le intenzioni fossero quelle di commettere tale delitto probatorio, anziché un furto».

3. Vizio di omessa motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. In questo caso il ricorrente lamenta il mancato confronto con la tesi difensiva così come esposta dall'indagato e per come richiamata al punto precedente. Rimarca come la risposta alla tesi difensiva fosse necessitata dal fatto che a Baio viene contestato il ruolo di promotore e organizzatore della rapina e non quello di esecutore, al cui proposito non si ha traccia nella motivazione del provvedimento impugnato, così che essa si mostra viziata da una lacuna che non viene colmata neanche ove letta insieme all'ordinanza genetica. A sostegno dell'assunto vengono illustrate e compendiate le emergenze procedimentali, dalle quali emerge che Baio era in effetti a conoscenza dei fatti, per come da lui stesso dichiarato, ma nulla che lo veda coinvolto nella rapina.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché aspecifico. 1.1. Al suo riguardo occorre ricordare che «in tema di intercettazioni di comunicazioni, qualora in sede di legittimità venga eccepita l'inutilizzabilità dei relativi risultati, è onere della parte, a pena di inammissibilità del motivo per genericità, indicare specificamente l'atto che si ritiene affetto dal vizio denunciato e la rilevanza degli elementi probatori desumibili dalle conversazioni, posto che l'omissione di tali indicazioni incide sulla valutazione della concretezza dell'interesse ..,AD L..., n.--., ad impugnare. (Fattispecie in tema di giudizio abbreviato, nella quale i ricorsi degli imputati, non avendo precisato quali, tra le conversazioni poste a fondamento della sentenza impugnata, sarebbero derivate dal decreto emesso in violazione dell'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., non consentivano di comprendere quale incidenza la violazione avesse avuto sul processo decisionale)», (Sez. 5 - , Sentenza n. 25082 del 27/02/2019, Baiano, Rv. 277608 - 02;

Sez. 6, Sentenza n. 13213 del 15/03/2016, Giorgini, Rv. 266774 - 01). Tale onere non è stato assolto nel caso in esame, in quanto la doglianza non è accompagnata dall'indicazione della rilevanza degli elementi indiziari desumibili dalle conversazioni intercettate che sarebbero travolte dall'eventuale accoglimento dell'eccezione, ovvero delle ragioni per cui il loro decadimento andrebbe a inficiare o a compromettere, in modo decisivo, la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione del provvedimento impugnato. Tanto conduce al vizio di aspecificità e alla conseguente inammissibilità del primo motivo d'impugnazione.

2. Il secondo e il terzo motivo d'impugnazione sono inammissibili perché sollevano questioni non consentite in sede di legittimità. 2.1. Il ricorrente sostiene che il tribunale ha omesso di motivare sui gravi indizi di colpevolezza e sulla sussistenza delle aggravanti. A tale proposito va premesso che la sussistenza in punto di fatto delle aggravanti delle più persone riunite e del fatto commesso in luogo di privata dimora non sono in contestazione. Si contesta la loro riconducibilità all'odierno ricorrente, che pure ha ammesso di essere a conoscenza della rapina, per essere stato invitato a parteciparvi, ma che ha respinto l'invito. 2.2.

Il tribunale, dal suo canto, ha ritenuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per la rapina con le aggravanti contestate sulla base della lettura congiunta e coordinata dei dati investigativi raccolti sul luogo del fatto tramite il sistema di videosorveglianza attivo nell'abitazione delle vittime, con particolare riferimento alle caratteristiche fisiche degli esecutori materiali (con particolare riferimento a un apparecchio fissatore della tibia indossato da uno di essi); dall'esame dei tabulati delle due utenze c.d. "a scoppio", utilizzate in occasione della rapina, dai cui risultava che una di esse aveva contattato il coindagato Barbu; dall'uso di una di tali utenze da parte dello stesso Baio; dai contatti e dei continui rapporti tra Barbu e Baio; dalle intercettazioni telefoniche; dalle indicazioni tratte dai tabulati telefonici; dalle dichiarazioni rese da Barbu nell'interrogatorio del 16/06/2023 e dei riconoscimenti a esse collegati; dalle dichiarazioni rese da Frattasio. 2.3.

Per contrastare una motivazione che si presenta adeguata, logica e non contraddittoria oltre che conforme ai principi di diritto disciplinanti i temi trattati, il ricorrente solleva questioni intese a censurare il contenuto valutativo dell'ordinanza impugnata, nessuna delle quali riconducibili a vizi di legittimità, in quanto caratterizzate da apprezzamenti di fatto sull'ordito motivazionale del provvedimento impugnato, non apprezzabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Va a tal proposito ricordato che in tema di misure cautelari personali «il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito», (Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01;

Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 11194 del 08/03/2012, Lupo Rv. 252178).

3. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

4. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1- ter, disp. att. cod. proc. pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter,