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Ordinanza — n. 5193/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5193/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5193/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da LASTELLA SAVINO nato a Torino il 20/11/1972 avverso la sentenza resa il 16 marzo 2023 dalla Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 5193/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da LASTELLA SAVINO nato a Torino il 20/11/1972 avverso la sentenza resa il 16 marzo 2023 dalla Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

Parole chiave

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inosservanza del termine ritardo ingiustificato dell'azione penale tardivo pagamento delle spese istanza tardiva di restituzione dei termini opposizione tardiva produzione tardiva di documenti
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Testo completo

a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da LASTELLA SAVINO nato a Torino il 20/11/1972 avverso la sentenza resa il 16 marzo 2023 dalla Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORT)APPELLO di Firenze con la sentenza impugnata all'esito dell'udienza svolta con rito cartolare ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Lucca il 28 novembre 2021, che aveva affermato la responsabilità di Lastella Savino in ordine al delitto di appropriazione indebita. Avverso detta sentenza propone ricorso l'imputato invocando violazione di legge e vizio di motivazione. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché tardivo in quanto la sentenza è stata pronunciata il 16 marzo 2023 e nel dispositivo sono stati indicati 60 giorni per il deposito.

La sentenza è stata depositata nei termini e pertanto il ricorso avrebbe dovuto essere proposto entro e non oltre il 30 giugno 2023, come attestato anche dalla cancelleria. Il ricorso è stato proposto 1'11 luglio 2023, ben oltre il termine per la presentazione di rituale impugnazione. L'imputato era detenuto per altra causa e l'udienza si è svolta per iscritto, sicchè non si applica la disposizione di cui all'art. 585 comma 1 bis cod.proc.pen. che si riferisce solo all'imputato assente. E' stato infatti precisato che in tema di impugnazioni, nel caso in c:ui il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale non partecipato e non sia stata avanzata tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., l'imputato appellante non può considerarsi "giudicato in assenza", in quanto, in tal caso, il processo è celebrato senza la fissazione di un'udienza alla quale abbia diritto di partecipare, sicché, ai fini della presentazione del ricorso per cassazione, lo stesso non potrà beneficiare dell'aumento di quindici giorni del termine per l'impugnazione previsto dall'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. 6 - , Sentenza n. 49315 del 24/10/2023 Ud. (dep. 12/12/2023 ) Rv. 285499 - 01 4.: cit; an.jae.

Siti4 43- hu.4.4k-fe/ Alla inammissibilità del ricorso)consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma 13 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presi ente Maria Daniej rsellino Sergio Blt rìi DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SE