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Sentenza — n. 5191/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 5191/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 5191/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da TONTINI FERRO nato ad Anzio il 14 agosto Avverso l'ordinanza resa il 2 agosto 2023 dal Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Mastroberardino che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Regesto Legislator

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artt. 273 cod. proc.pen, art. 606 cod.proc.pen; Sentenza — n. 5191/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Inoltre ilTribunale non ha rispettato il principio di proporzionalità e di adeguatezza della misura che impone una costante verifica della idoneità della misura a fronteggiare le esigenze cautelari. 3.11 ricorso è inammissibile. In punto di diritto va rilevato che, nella fase cautelare, si richiede non la prova piena del reato contestato (secondo i criteri di cui all'articolo 192 cod. proc.pen) ma solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Pertanto ai fini dell'adozione di una misura cautelare è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli .

Parole chiave

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confisca dei proventi di reato traente flussi finanziari illeciti gestore aeroportuale indagine su reati finanziari traffico dei pagamenti

Disposizioni normative citate

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artt. 273 cod. proc.pen
2.Avverso detta ordinanza propone ricorso Tontini Ferro, deducendo: 2.1 violazione di legge e in particolare degli artt. 273 cod. proc.pen.
art. 606 cod.proc.pen
Nel caso in esame nessuno di questi vizi - violazione di legge o vizio di motivazione rilevante ex art. 606 cod.proc.pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da TONTINI FERRO nato ad Anzio il 14 agosto Avverso l'ordinanza resa il 2 agosto 2023 dal Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Mastroberardino che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Roma ha respinto l'istanza di riesame presentata nell'interesse di Ferro Tontini avverso il provvedimento di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emesso l'11 luglio 2023 dal GIP del Tribunale di Velletri in quanto indiziato dei reati contestati ai capi 1, 3, 7 e 9 della incolpazione provvisoria, relativi a condotte di importazione di gasolio con correlata evasione di imposta; ricettazione di gasolio di provenienza furtiva; sottrazione al pagamento delle imposte su carburanti e di manomissione del misuratore volumetrico. 2.Avverso detta ordinanza propone ricorso Tontini Ferro, deducendo: 2.1 violazione di legge e in particolare degli artt. 273 cod. proc.pen. e 648 cod.pen. e travisamento della prova poiché il tribunale disattendeva le doglianze della difesa in ordine alla gravità indiziaria, sovrapponendo le posizioni di Tontini, D'Aniello e Di Cuozzo.

In particolare osserva che in relazione al reato contestato al capo 1, il tribunale ha affermato che dalle intercettazioni si evince che gli indagati parlavano di gasolio, mentre invece tali conversazioni non sono idonee a raggiungere la soglia dei gravi indizi di colpevolezza in quanto si tratta di intercettazioni etero accusatorie e Tontini non è mai stato coinvolto in una conversazione. Per quanto attiene al capo 3 dell'incolpazione ricorre confusione tra gli elementi probatori relativi alle diverse posizioni che non superano la soglia della gravità.

In particolare a pagina 8 dell'ordinanza si afferma che Di Cuozzo non aveva alcun documento che autorizzasse la sua cisterna a entrare e uscire dall'aeroporto e questo elemento viene considerato come grave indizio a carico del Tontini, il quale poteva anche non esserne a conoscenza. Tontini è un acquirente che ordinava scarichi leciti presso i suoi distributori e non era tenuto a sapere che Di Cuozzo avesse un'autorizzazione, o che fosse intervenuta una sottrazione di carburante dall'aeroporto mentre il reato di ricettazione richiede la consapevolezza che il bene oggetto della condotta sia di provenienza delittuosa.

Deduce inoltre che il riesame valuta come ulteriore elemento incliziario la circostanza che Di Cuozzo volesse essere pagato in contanti e con banconote di grosso taglio e così valorizza elementi a sostegno della responsabilità del Di Cuozzo nei confronti della posizione di Tontini. Per quanto riguarda il capo 7 della incolpazione gli elementi acqu siti non raggiungono la gravità indiziaria. In merito al capo 9 il tribunale del riesame affermava la manomissione dei misuratori volumetrici delle colonnine di servizio del proprio distributore di carburante effettuate da Darretta e Depilla in occasione degli scarichi illeciti, ma tale elemento non può ritenersi sintomatico della colpevolezza dell'indagato, in quanto sul distributore di Anzio non vi sono telecamere e non è stato verificato alcun intervento.

In conclusione gli elementi valorizzati dal Tribunale non consentono di ritenere dimostrata un'elevata probabilità di colpevolezza del Tontini. 2.2 Violazione di legge in particolare degli artt. 274 e 275 cod. proc.pen. in ordine alla valutazione delle esigenze cautelari poiché l'ordinanza afferma che "a partire dal 2019 fino alle indagini proseguite nel 2023 è rimasto costante il perseguimento di modalità illecite di approvvigionamento di gasolio", ma nel caso in esame non si comprende come si possa ritenere l'attualità e la concretezza del pericolo laddove tutti gli elementi raccolti sono approssimativi.

Inoltre ilTribunale non ha rispettato il principio di proporzionalità e di adeguatezza della misura che impone una costante verifica della idoneità della misura a fronteggiare le esigenze cautelari. 3.11 ricorso è inammissibile. In punto di diritto va rilevato che, nella fase cautelare, si richiede non la prova piena del reato contestato (secondo i criteri di cui all'articolo 192 cod. proc.pen) ma solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Pertanto ai fini dell'adozione di una misura cautelare è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli .

Ne consegue che il ricorso per cassazione il quale deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e assenza delle esigenze cautelari è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando, come nel caso di specie, propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. Nel caso in esame nessuno di questi vizi - violazione di legge o vizio di motivazione rilevante ex art. 606 cod.proc.pen. comma uno lett.E - risulta essersi verificato, a fronte di una motivazione diffusamente prospettata in modo logico, senza irragionevolezza, con completa e coerente giustificazione di supporto alla affermata sussistenza della gravità indiziaria in ordine a tutti i reati contestati. 3.1 Il compendio indiziarlo è costituito, oltre che dai servizi di osservazione e dalla documentazione acquisita, anche dal tenore di numerose intercettazioni che palesano come i coimputati operassero di concerto; a fronte dell'articolata argomentazione resa in ordine alla gravità indiziaria, il ricorrente si limita a proporre una diversa interpretazione dei fatti accertati che sono stati oggetto di logica ricostruzione da parte del GIP e del Tribunale.

Peraltro alcune specifiche censure formulate in punto di fatto con il ricorso non sono state neppure avanzate in sede di riesame: nel provvedimento impugnato il tribunale dà atto che la difesa non ha contestato l'attività di apertura della colonnina e di un qualche intervento all'interno, e pur ammettendo il fatto ha sostenuto che poteva essere dettato da esigenze tecniche. Al riguardo il tribunale ha affermato che non può trattarsi di una mera coincidenza la circostanza che questi interventi avvenissero sempre in coincidenza degli scarichi illeciti di gasolio e proprio la richiesta dell'intervento era finalizzata ad effettuare l'ordine del carburante. 3.2 La seconda censura è manifestamente infondata e generica poiché fa discendere dalla pretesa non gravità degli indizi, l'insussistenza delle esigenze cautelari e richiama principi generali in tema di proporzionalità e adeguatezza, che sono stati superati dalle considerazioni del Tribunale basati su elementi specifici con cui il ricorrente non si confronta.

4. L'inammissibilità del ricorso impone le conseguenti statuizioni.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Roma 13 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pr sidente Maria Daniela Borsellino Sergi Belt