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Ordinanza — n. 5188/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against settlement sentence for aggravated fraud due to procedural inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5188/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it challenged a settlement sentence issued under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for a legal qualification error and non-punishment grounds, but these grounds were excluded from the settlement agreement's scope. Consequently, the court ruled that such arguments fall outside the permissible grounds for cassation against settlement judgments.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals against settlement sentences are limited to grounds regarding the formation of will, prosecutor's consent, and divergent content, excluding arguments on waived reasons, non-punishment causes, or sentencing errors.

Parole chiave

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settlement sentence appeal Article 599-bis criminal procedure inadmissible cassation appeal aggravated fraud conviction non-punishment cause exclusion motivi di cassazione truffa aggravata ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen., al di fuori dei casi consentiti.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod.
Art. 131 bis cod.pen.
Ricorre l'imputato deducendo violazione di legge in ordine alla corretta qualificazione del fatto contestato e alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
b), del codice di rito, è opportuno applicare al riguardo i principi già formulati da questa corte in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, laddove la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 599-bis cod. proc. pen
103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen., al di fuori dei casi consentiti.
art. 131 bis cod.pen
Ricorre l'imputato deducendo violazione di legge in ordine alla corretta qualificazione del fatto contestato e alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza ri. 22002 del 10/04/2019
Sez. 2, Sentenza n. 14377 del 31/03/2021
(Sez. 2, Sentenza n. 14377 del 31/03/2021 Cc.
Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende
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Testo completo

a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da CANCELLO GIOVANNI nato a Napoli il 17/11/2002 avverso la sentenza resa il 13 marzo 2023 dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., parzialmente riformando la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Napoli Nord il 17 febbraio 2022 ha confermato la responsabilità di Giovanni Cancello in ordine al reato di truffa aggravata e ha ridotto la pena inflitta . Ricorre l'imputato deducendo violazione di legge in ordine alla corretta qualificazione del fatto contestato e alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen.

Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen., al di fuori dei casi consentiti. Ed infatti va ricordato che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge. (Sez. 2 - , Sentenza ri. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019) Rv. 276102 - 01 Devono ritenersi inammissibili anche i motivi di ricorso sulla qualificazione giuridica della condotta che non risulti manifesta ictu oculi, in quanto anche se la qualificazione giuridica del fatto è materia sottratta alla disponibilità di parte e l'errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b), del codice di rito, è opportuno applicare al riguardo i principi già formulati da questa corte in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, laddove la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. (Sez. 2, Sentenza n. 14377 del 31/03/2021 Cc. (dep. 16/04/2021 ) Rv. 281116 - 01).

Nel caso in esame il ricorrente lamenta l'erronea qualificazione giuridica del fatto che non emerge in modo manifesto dal tenore dell'imputazione e lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. che non aveva invocato con i motivi di impugnazione . Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Roma 13 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pres ente Maria iela Borsellino Sergio rani DEPOSITATO !N CANCELLARIA SECONDA SEZI