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Ordinanza — n. 5187/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against plea bargain sentence for inadmissible waived grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5187/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because it raised issues regarding grounds for acquittal and sentencing that had been waived by the parties during the plea agreement process. The appellant argued violations of specific criminal and procedural codes, but the court held that such complaints are not permitted when a sentence is issued following a formal waiver of appeal reasons. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: In appeals based on plea agreements, complaints regarding waived grounds for acquittal or sentencing determinations are inadmissible as they fall outside the scope of permissible cassation review.

Parole chiave

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plea bargain appeal waived grounds inadmissible acquittal grounds waiver sentencing determinations review procedural costs award cassation admissibility plea agreement limits controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Fettah Alnnhdi, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza del 19/01/2023 della Corte di appello di Genova, che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 13 c.p.
Deduce violazione di legge in relazione agli art. 13:3 cod.
Art. 544 c.p.p.
Art. 546 c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
Sotto tale intitolazione lamenta l'omessa motivazione circa la sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Fettah Alnnhdi, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza del 19/01/2023 della Corte di appello di Genova, che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen..
art. 129 cod. proc. pen
Sotto tale intitolazione lamenta l'omessa motivazione circa la sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen..
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019
e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge», (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019 Cc., dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FETTAH ALMHDI nato il 18/02/2002 a GARBAGNATE MILANESE avverso la sentenza in data 19/01/2023 della CORTE DI APPELLO DI GE- NOVA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; a seguito di procedimento de plano.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Fettah Alnnhdi, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza del 19/01/2023 della Corte di appello di Genova, che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.. 1.1. Deduce violazione di legge in relazione agli art. 13:3 cod. pen. e degli artt. 544 e 546 cod. proc. pen.. Sotto tale intitolazione lamenta l'omessa motivazione circa la sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.. e in punto di quantificazione della pena.

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in presenza di una sentenza pronunciata a seguito di rinuncia ai motivi di ricorso, dovendosi richiamare il consolidato insegnamento della Corte di cassazione secondo il quale «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge», (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019 Cc., dep. 13/C11/2020, Rv. 278170).

I motivi in esame si pongono, dunque, al di fuori delle ipotesi per cui è consentito il ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.. Da qui l'inammissibilità del ricorso/ kitAcvviinie tA.o.44.• • 3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende