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Sentenza — n. 5184/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 5184/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 5184/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da DELLO RUSSO ISIDORO nato ad Avellino il 16 ottobre 1982 Avverso l'ordinanza resa il 27 luglio 2023 dal Tribunale di Avellino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Mariaemanuela Guerra che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso e dell'avv. Adenolfo Nittolo che ha insistito nei motivi di ricorso.

Regesto Legislator

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art. 125 cod. proc.pen; Sentenza — n. 5184/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. Lo stesso ricorrente, nel rilevare l'intervenuta restituzione del supporto informatico sequestrato, richiama la più autorevole giurisprudenza di legittimità secondo cui il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, è ammissibile nel caso in cui ne risulti la restituzione previa estrazione di copia dei dati ivi contenuti, sempre che sia dedotto l'interesse, concreto e attuale, alla esclusiva disponibilità dei dati. (Sez.

Parole chiave

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prove acquisite tramite sorveglianza sequestro di mezzi di prova registrazione clandestina di conversazioni perquisizione di carte e registrazioni istruzione giudiziaria procedura di identificazione

Disposizioni normative citate

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art. 125 cod. proc.pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da DELLO RUSSO ISIDORO nato ad Avellino il 16 ottobre 1982 Avverso l'ordinanza resa il 27 luglio 2023 dal Tribunale di Avellino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Mariaemanuela Guerra che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso e dell'avv. Adenolfo Nittolo che ha insistito nei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Avellino,sezione del riesame,ha respinto l'istanza di riesame proposta nell'interesse di Isidoro Dello Russo avverso il sequestro di un cellulare e del relativo codice di blocco rinvenuto in occasione della perquisizione domiciliare eseguita dalla Questura di Avellino nei suoi confronti, in quanto indagato in ordine ai reati di cui agli articoli 81,110,421,610,628 e 635 coci.pen. scaturiti dalle violenze perpetrate in Avellino il 4 maggio 2023, durante i festeggiamenti per la vittoria dello scudetto del Napoli a danno dei tifosi di questa compagine. 2.Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso l'indagato che, pur dando atto di avere ottenuto la restituzione del cellulare il 24 agosto 2023, ha sostenuto di avere ancora interesse a coltivare il ricorso, in relazione alla sola acquisizione dei dati informatici in esso presenti, in ragione dell'assenza di giustificazioni sulla rilevanza probatoria dei dati sensibili acquisiti, e ha dedotto: 2.1 violazione dell'art. 125 cod. proc.pen. per omessa valutazione degli elementi relativi alla ricostruzione del fumus commissi delicti poiché la motivazione dell'ordinanza non dà alcuna contezza della sussistenza di indizi di colpevolezza a carico di Dello Russo Isidoro e non emerge alcun elemento a sostegno del fumus a carico dell'odierno indagato, che infatti non è stato iscritto nel registro degli indagati, se non dopo due mesi dal provvedimento del GIP.

Il coinvolgimento del Dello Russo è stato determinato dalla identificazione degli interlocutori dei soggetti controllati in quanto è stato chiamato da uno degli indagati di cui il GIP ha ordinato l'iscrizione soggettiva, mentre il fumus deve essere costituito dalla esistenza di elementi concreti che facciano apparire verosimile che un reato sia stato commesso, attraverso un accertamento concreto. Al giudice del riesame spetta il dovere di accertare la sussistenza del cosiddetto fumus che può essere ricondotto nel campo della astrattezza, ma sempre riferito ad una ipotesi ascrivibile alla realtà effettuale e non virtuale.

In effetti l'indicazione dell'indagato quale interlocutore di uno dei soggetti controllati non può assurgere ex se a indizio della commissione di alcuno dei reati iscritti a suo carico, in quanto Dello Russo non è tra i soggetti individuati dalle persone offese o attraverso le videocamere di sorveglianza o dei quali sono stati acquisiti i tabulati telefonici. 2.2 Violazione dell'onere di motivazione del decreto di perquisizione e sequestro genetico circa la finalità del sequestro probatorio per l'accertamento dei fatti poiché il tribunale ricorre ad una motivazione apparente e non argomenta in alcun modo sulla finalità che costituisce la conditio sine qua non dell'ablazione. 2.3 Violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza in relazione all'acquisizione dei dati informatici sequestrati poiché il tribunale ritiene che i principi di proporzionalità e adeguatezza impongano che l'ablazione e il vincolo siano protratti per il tempo necessario all'espletamento delle operazioni tecniche, ma non spiega perché i dati contenuti nella res sottoposta a sequestro siano da considerare potenzialmente rilevanti per le indagini, sicché tale acquisizione risulta meramente esplorativa.

Ricorda il ricorrente che il sequestro a fini probatori di una massa di dati informatici senza alcuna previa selezione di essi e, comunque, senza l'indicazione dei relativi criteri deve ritenersi illegittimo ed impone la restituzione di tutte le copie forensi illegittimamente eseguite ed eventualmente ancora a disposizione del pubblico ministero.

3. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. Lo stesso ricorrente, nel rilevare l'intervenuta restituzione del supporto informatico sequestrato, richiama la più autorevole giurisprudenza di legittimità secondo cui il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, è ammissibile nel caso in cui ne risulti la restituzione previa estrazione di copia dei dati ivi contenuti, sempre che sia dedotto l'interesse, concreto e attuale, alla esclusiva disponibilità dei dati. (Sez.

U, Sentenza n. 40963 del 20/07/2017 Cc. (dep. 07/09/2017 ) Rv. 270497 - 01) Ex adverso ne discende che deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, nel caso in cui ne risulti la restituzione previa estrazione di copia dei dati immagazzinati, qualora non venga dedotta, sulla base di elementi univoci, la lesione di interessi primari connessi all'indisponibilità delle informazioni contenute negli oggetti sequestrati, non essendo a tal fine sufficiente il mero interesse del ricorrente ad una pronunzia sulla legittimità del provvedimento cautelare. (Sez. 5 - , Sentenza n. 13694 del 15/02/2019 Cc. (dep. 28/03/2019 ) Rv. 274975 - 01) E' vero che il trattenimento della copia legale dei dati informatici può, in ipotesi, determinare la sottrazione all'interessato della esclusiva disponibilità di informazioni, ma questa Corte ha anche recentemente rimarcato che l'istanza di restituzione deve essere sostenuta da un interesse concreto ed attuale, la cui sussistenza andrà dimostrata, non potendosi ritenere sufficienti allo scopo generiche allegazioni.

Nel caso in esame, il ricorrente ha ampiamente censurato le motivazioni del provvedimento di sequestro, contestando il rapporto di pertinenza con il reato ipotizzato e il rapporto di proporzione tra i dati acquisiti e le finalità probatorie, ma non ha esplicitato, in seguito al dissequestro del cellulare, la persistenza di "quell'interesse concreto ed attuale, specifico ed oggettivamente valutabile sulla base di elementi univocamente indicativi della lesione di interessi primari conseguenti alla indisponibilità delle informazioni contenute" nei documenti e nei supporti informatici che, solo, giustifica la sopravvivenza di una posizione giuridica tutelabile, all'esito della disposta restituzione del supporto. 0:32=2: 11 ricorrente sostiene che l'interesse ad impugnare il provvedimento di sequestro probatorio, relativamente ai dati informatici di cui è stata effettuata copia legale, è concreto e attuale "avendo il sequestro inciso su dati sensibili di un soggetto privato di cui la Procura ha oggi libero accesso, senza alcun conc:reto discrimen delle informazioni ricercate e in un'ottica esclusivamente esplorativa".

In questo modo non esplicita un effettivo e concreto interesse alla restituzione dei dati informatici ancora sotto sequestro e formula una motivazione apparente, limitandosi ad invocare genericamente la riservatezza dei dati personali, valore costituzionalmente protetto, che tuttavia risulta recessivo rispetto alle esigenze investigative di accertamento dei reati, nei limiti indicati per legge. La giurisprudenza di legittimità ha invece ritenuto che occorra esplicitare la necessità di disporre in via esclusiva dei dati estratti dal supporto informatico, per ragioni connesse a interessi primari o diritti di concorrenza o legate a specifiche attività che integrino un interesse specifico e concreto.L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa congruo liquidare in euro 3000 in ragione del grado di colpa nella proposta impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Roma 12 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pr idente Maria ela Borsellino Sergio eltrarii DE