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Ordinanza — n. 4920/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for generic claim of penalty illegacy without specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4920/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to the lack of a permitted legal ground. The appellant challenged the sentence imposed under Article 444 of the Code of Criminal Procedure, arguing general illegacy under Articles 133 and 133-bis of the Penal Code. The Court ruled that such a generic claim is insufficient because the penalty was agreed upon by the parties, and no specific legal defect was alleged.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444, cod. proc. pen.; Art. 133, 133-bis, cod. pen.: A cassation appeal based solely on the general illegacy of a penalty agreed upon by the parties is inadmissible unless specific grounds of legal error are alleged.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility penalty agreed by parties generic legal ground Article 448 procedural code specific legal defect required sanzioni penali modalità di calcolo dell'ammenda sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il motivo valica così il perimetro entro cui il citato art. 448, comma 2- bis, cod.
Art. 444, cod. proc. pen.
Il Gip presso il Tribunale di Mantova applicava, sull'accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 133, cod. pen.
El Hayani ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore che ha dedotto con unico motivo violazione di legge per illegalità della penain relazione agli art. 133 e 133-bis cod.
Art. 133-bis, cod. pen.
El Hayani ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore che ha dedotto con unico motivo violazione di legge per illegalità della penain relazione agli art. 133 e 133-bis cod.
art. 444 cod. proc. pen
Il Gip presso il Tribunale di Mantova applicava, sull'accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno e mesi nove di reclusione ed euro 534,00 di multa al El Hayani per i reati ascritti ai capi a) e) ed f) dell'imputazione.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL HAYANI MOKHTAR nato il 20/02/1988 avverso la sentenza del 05/07/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MANTOVAudita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR

RITENUTO IN FATTO

1. Il Gip presso il Tribunale di Mantova applicava, sull'accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno e mesi nove di reclusione ed euro 534,00 di multa al El Hayani per i reati ascritti ai capi a) e) ed f) dell'imputazione.

2. El Hayani ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore che ha dedotto con unico motivo violazione di legge per illegalità della penain relazione agli art. 133 e 133-bis cod. pen..

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo non consentito, oltre che generico e del tutto aspecifico. Come osservato da questa Corte è sempre possibile ricorrere per cassazione deducendo, sulla base del menzionato art. 448, comma 2-bis, solo per motivi attinenti alla volontà del'innputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e, infine, alla illegalità della pena o della misura di sicurezza.

4. Ciò posto, è evidente che l'odierno ricorrente proponga - con il motivo del tutto generico per come articolato, formalmente inteso a contestare la pena richiesta, definendola illegale in modo del tutto aspecifico, in assenza di qualsiasi effettiva allegazione, senza precisare secondo quale parametro - un motivo non consentito in assenza di qualsiasi illegalità della pena inflitta sull'accordo delle parti. Il motivo valica così il perimetro entro cui il citato art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. circoscrive lo scrutinio esercitabile da questa Corte, non ricorrendo, né essendo stata effettivamente allegata una pena illegale.

5. Il ricorrente deve conseguentemente essere condannato al pagamento delle spese processuali, oltre al pagamento ammenda di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17