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Sentenza — n. 4917/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to mootness from prescription and generic appeal grounds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4917/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible because the underlying crime had already been extinguished by prescription. The appellant argued that the lower court ignored evidence of a missing prerequisite crime and violated her right to be present at trial. The court rejected these claims, ruling that once a cause of extinction exists, the judge must base the acquittal on undisputed facts rather than further investigation.

Regesto Legislator

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Art. 129 comma 2 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: In the presence of a cause of extinction of the crime, the judge is entitled to pronounce an acquittal under Art. 129, paragraph 2 of the Code of Criminal Procedure only when circumstances excluding the existence of the act, its commission by the accused, and its penal relevance emerge from the records in an absolutely uncontested manner, making the evaluation a matter of 'perception' rather than 'appraisal' and incompatible with any need for investigation or further inquiry.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal prescription acquittal upon extinction inadmissible appeal right to be present confiscation of assets mootness in criminal law generic appeal grounds confisca del veicolo a motore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 129 comma 2 cod. proc. pen.
244274 "in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Sezioni Unite n. 35490 del 28/05/2009
1.1 Si deve infatti rilevare come il reato contestato sia stato dichiarato estinto per prescrizione per cui, come precisato da Sezioni Unite n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.
art. 648 cod. pen
Il difensore di La Fleur Monica ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 3/5/2023, che aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputata in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sezioni Unite n. 35490 del 28/05/2009
1.1 Si deve infatti rilevare come il reato contestato sia stato dichiarato estinto per prescrizione per cui, come precisato da Sezioni Unite n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA FLEUR MONICA nato a TORINO il 06/03/1972 avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di La Fleur Monica ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 3/5/2023, che aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputata in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen. in quanto estinto per prescrizione, disponendo la confisca dei beni elencati nel varbale di sequestro. 1.1 Al riguardo il difensore premette che in data 22.03.2010, nell'ambito di altro procedimento penale, era stato disposto il sequestro di una autovettura di proprietà dell'imputata e che, dopo oltre sei anni dal sequestro e dalla conseguente perdita di possesso dei veicolo, erano stati rinvenuti dai carabinieri all'interno della vettura vari moniti ed oggetti preziosi ritenuti di provenienza delittuosa; in realtà gli unici monili ed oggetti provento di reato erano risultati quelli di proprietà di Ben Mehrez Saida, la quale aveva denunciato il furto e/o lo smarrimento; con la sentenza di primo grado era stata disposta la restituzione in favore di Ben Mehrez Saida degli oggetti di sua proprietà e la confisca dei residui beni.

Ciò premesso, il difensore lamenta che la sentenza impugnata aveva fornito una ricostruzione dei fatti completamente disancorata dagli scarni elementi probatori; la difesa aveva evidenziato che non risultava essere stato commesso alcun delitto presupposto e quindi difettava l'elemento soggettivo del reato, ma la Corte di appello aveva omesso di prendere in considerazione l'eccezione proposta; inoltre, l'elemento soggettivo del reato era stato ricavato dal fatto che l'imputata non aveva fornito alcuna giustificazione sul possesso dei beni rimanendo assente da processo, con palese violazione del diritto dell'imputata di non presenziare all'udienza. 1.2 II difensore eccepisce che la Corte di appello aveva omesso di valutare quanto dedotto dalla difesa in punto di legittimità della confisca, applicando erroneamente l'art. 240 comma 2 n. 2 cod. pen., visto che la confisca dei beni non era stata disposta in relazione all'intrinseca criminosità degli oggetti ma per le relazioni che si poneva tra gli stessi e l'autore del reato; non era stata fornita alcuna prova sull'esistenza di denunce di furto o di notitiae criminís che riguardassero i beni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Si deve infatti rilevare come il reato contestato sia stato dichiarato estinto per prescrizione per cui, come precisato da Sezioni Unite n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 "in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di 'constatazione', ossia di percezione ictu oculi, che a quello di 'apprezzamento' e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento"; pertanto, a fronte della motivazione del Tribunale secondo cui si poteva ragionevolmente "presumere la provenienza delittuosa: per la conservazione unitamente a beni sicuramente oggetto di furto (ossia i mobili della Ben Mehrez) e l'occultamento all'interno della vettura, indizi gravi, precisi e concordanti, ulteriormente corroborati dall'assenza di richieste di restituzione dei numerosi gioielli, di elevato valore (mai oggetto di rivendicazione...)", con motivazione quindi esaustiva sulla impossibilità di pronunciare sentenza di assoluzione, il motivo di appello era generico, limitandosi a sostenere la mancanza di prova sulla sussistenza del delitto presupposto, ma senza alcun confronto con la motivazione della sentenza e senza precisare in base a quali elementi sarebbe stato possibile pervenire ad una pronuncia assolutoria.

A fronte di tale eccezione, la Corte di appello ha comunque risposto evidenziando la mancanza di alcun contributo da parte della ricorrente in merito al possesso dei beni; ciò travolge anche il secondo motivo di ricorso, basato sulle stesse argomentazioni del primo motivo.

2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Senten