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Sentenza — n. 4916/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal judgment for lack of reasoning on distinction between money laundering and receipt of stolen goods.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4916/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Second Instance Court's judgment due to a lack of reasoning regarding the distinction between money laundering and receipt of stolen goods. The appellant argued that the defendant merely delivered stolen items without attempting to obscure their origin, fitting the lesser crime of receipt under Article 648 of the Penal Code. The appellate court failed to explain why the defendant's actions constituted the more serious crime of money laundering under Article 648-bis, which requires specific intent to hinder identification of illicit provenance.

Regesto Legislator

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Art. 648-bis cod. pen.; Art. 648 cod. pen.: The Court holds that money laundering is a special offense distinct from receipt of stolen goods, requiring specific intent to hinder identification of illicit provenance through 'whitening' activities, and a failure to address this distinction constitutes a lack of reasoning.

Parole chiave

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money laundering receipt of stolen goods lack of reasoning Article 648-bis Article 648 criminal intent appellate review ricettazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 648-bis cod. pen.
Art. 648 cod. pen.
art. 648 cod. pen
art. 648 bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez.2, n. 30265 del 11/05/2017, Giamè, Rv. 270302
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DIZDARI GEZIM nato il 06/06/1963 avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito il difensore del ricorrente, Avv. FABIO MENICHETTI, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 12 dicembre 2022, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui Dizdari Gezim era stato condannato per due reati di riciclaggio. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di Dizdari, osservando che già con l'atto di appello si era rilevato che l'imputato si era limitato a consegnare i beni proventi di furto senza frapporre ostacoli alla identificazione dell'origine delittuosa dei beni, per cui le condotte contestate erano sussumibili nella meno grave fattispecie di cui all'art. 648 cod. pen., difettando sia l'elemento oggettivo che l'elemento psicologico dei reati contestati; sul punto, la Corte di appello aveva omesso di motivare, non chiarendo perché la mera attività di negoziazione intrapresa da Dizdari fosse da qualificare ai sensi dell'art. 648-bis e non dell'art. 648 cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato. 1.1 Si deve premettere che la differenza fra riciclaggio e ricettazione è stata rinvenuta sia nell'elemento soggettivo (dolo specifico nella ricettazione; dolo generico nel riciclaggio), che nell'elemento materiale, e, in particolare nella idoneità ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, che è elemento caratterizzante le condotte previste dall'art. 648 bis cod. pen.; come precisato da Sez.2, n. 30265 del 11/05/2017, Giamè, Rv. 270302, in motivazione, "il riciclaggio, quindi, è una norma speciale rispetto alla ricettazione il cui elemento specializzante è costituito dalla ricezione di un bene di provenienza illecita (elemento comune con la ricettazione) finalizzata ad ostacolare l'identificazione della sua origine delittuosa tramite la cd "ripulitura".

In altri termini, sotto il profilo dell'elemento materiale, il reato di riciclaggio, punisce le condotte che impediscono di identificare la provenienza delittuosa del denaro, beni o altra utilità, mentre quello di ricettazione sanziona il soggetto che si limita a ricevere la cosa di provenienza delittuosa, senza modificarla e ripulirla dalle possibili tracce della propria illecita provenienza". Ciò premesso, a fronte del motivo di appello con il quale si eccepiva che i reati contestati avrebbero dovuto essere qualificati come ricettazione e non come riciclaggio, la Corte di appello si è limitata ad affermare che Dizdari era il rivenditore della refurtiva, senza affrontare il tema devoluto con l'atto di appello; posto che, si ribadisce, il delitto di riciclaggio si distingue da quello di ricettazione in relazione all'elemento materiale, che si connota per l'idoneità ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene e all'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico di trasformazione della cosa per impedirne l'identificazione, la Corte di appello non ha chiarito in cosa sarebbe consistita l'attività idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni oggetto di furto, né se vi sia stato il dolo nel senso sopra precisato.

Pertanto, si è verificato un caso di motivazione mancante, che impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello, per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma Sentenza a motivazion