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Sentenza — n. 4914/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls criminal appeal verdict due to late submission of remission of private prosecution extinguishing the crime.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4914/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Court of Appeal's confirmation of Marino Anna's criminal conviction without remanding the case. Marino Anna argued that the procedural requirement of a valid private prosecution condition was missing because the remission of her private prosecution was submitted too late due to postal delays. The court accepted this argument, ruling that the crime was extinguished by the remission, thereby invalidating the conviction.

Regesto Legislator

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Art. 100 c.p.p.; Art. 640 c.p.: The crime is extinguished by the remission of the private prosecution; a criminal judgment is annulled if the remission is proven to have occurred after the judgment but before the final decision, rendering the conviction void.

Parole chiave

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remission of private prosecution extinguishment of crime procedural admissibility criminal appeal annulment postal delay documentation condition of procedibility spoliation of conviction deposito tardivo

Disposizioni normative citate

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Art. 100 c.p.p.
Art. 640 c.p.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARINO ANNA nata a PATTI il 31/08/1965 avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VINCENZO SENATORE che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuto difetto di valida condizione di procedibilità; lette le conclusioni del difensore della ricorrente, Avv. SALVATORE ZACCARIA, che ha chiesto l'accoglimento del motivo di ricorso con ogni conseguente statuizione.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Messina ha confermato in data 23/01/2023 la sentenza del 16/11/2021 del Tribunale di Patti con la quale Marino Anna è stata condannata alla pena di giustizia per il reato alla stessa ascritto in rubrica (artt. 81, 110, 640 cod. pen.).

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, Marino Anna che con unico motivo di ricorso ha dedotto la assenza sopravvenuta della condizione di procedibilità, rappresentando e documentando che, prima della celebrazione della udienza di appello, era intervenuta remissione di querela con relativa accettazione; solo un ritardo postale aveva impedito alla Corte di Appello di avere la disponibilità di tale documentazione al momento della decisione.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuto difetto di valida condizione di procedibilità.

4. Il ricorso è fondato. Sulla base di quanto rappresentato e documentato dalla difesa difetta la condizione di procedibilità in ragione della sopravvenuta remissione di querela con relativa accettazione, come emergente dalla documentazione allegata, dalla quale si evince anche come tale documentazione non sia stata tempestivamente portata a conoscenza della Corte di appello dal personale operante che provvedeva alla formalizzazione della rinuncia (ricevuta in data 13/01/2023 e inviata solo in data 24/01/2023). Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela con condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condannatimputata al pagamento delle spese processuali. Così deciso il