Italian Court dismisses appeal claiming oral hearing rights were violated due to lawyer's COVID-19 absence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant failed to formally request an oral hearing despite his lawyer's alleged health issues. The appellant argued that the appellate court erred by proceeding with written deliberations while his lawyer was absent due to COVID-19. The court ruled that without a specific request for an oral session, no violation of defense rights occurred under pandemic emergency regulations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 23-bis del d.l. 176/2020; In the absence of a timely request for an oral hearing, a lawyer's absence due to health reasons does not constitute a violation of the right to defense or render the proceedings null.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MBAYE SERIGNE nato il 24/03/1972 avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VINCENZO SENATORE che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore Avv. ANDREA COSCARELLI, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione, conclusioni ribadite con memoria del 16/11/2023 con la quale si è integralmente riportato ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Grosseto, appellata da Mbaye Serigne, dichiarando non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 474 cod. pen. in quanto estinto per intervenuta prescrizione e riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen. equivalente alla recidiva ha rideterminato la pena di giustizia per il delitto ascritto.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso Mbaye Serigne deducendo un unico motivo di ricorso che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod. proc. pen.. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e violazione di norme processuali per non avere la Corte di appello valutato l'istanza inoltrata dal difensore per legittimo impedimento dello stesso in quanto affetto da Covid 19.
3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo manifestamente infondato; come correttamente osservato dal Procuratore generale nel caso in esame la difesa e il ricorrente non avevano in alcun modo formulato istanza per la trattazione orale del procedimento, circostanza confermata anche dalla documentazione in atti (consultabile in relazione alla natura del vizio dedotto) e dalla intestazione della sentenza impugnata, che chiariva come l'udienza era stata tenuta in camera di consiglio secondo la previsione dell'art. 23-bis del d.l. 176/2020, tanto che in considerazione della trattazione scritta del procedimento si davano per lette le conclusioni delle parti.
Questa Corte ha già chiarito che nel procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica che prevede la trattazione in udienza camerale non partecipata, solo la tempestiva richiesta di trattazione orale rende o può rendere rilevante una eventuale astensione per adesione a deliberati dei competenti organismi di categoria (Sez.4, n. 42081 del 28/09/2021), Fiorentino, Rv. 282067-01), con principio che è certamente applicabile anche al caso in esame relativo all'impedimento per motivi di salute del difensore. In mancanza di istanza di trattazione orale non si può ritenere integrata alcuna lesione del diritto di difesa del ricorrente, né alcun tipo di nullità.
5. Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissbile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.