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Sentenza — n. 4910/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds were manifestly unfounded and concerned only the merits of the trial.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4910/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised by the appellant were manifestly unfounded and did not strictly adhere to the parameters of a legality appeal. The appellant challenged the lack of a formal complaint and the reliance on accountant statements, but the court found these arguments insufficient to overturn the lower court's findings. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal for cassation is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or concern only the merits of the decision, rather than violating the law in a way that affects the correct application of legal rules.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal manifestly unfounded grounds merits of the decision legality appeal parameters procedural costs and fine colpa del patrocinatore istruzione penale per appropriazione indebita prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 606 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile, in quanto si discosta dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
Art. 495, comma 4, cod. proc. pen.
art. 606 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile, in quanto si discosta dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23392 del 17/05/2007
Sez. 2, n. 28915 del 24/09/2020
(Sez. 2, n. 28915 del 24/09/2020, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RUVOLO CAROLA nata PALERMO il 25/12/1994 avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ruvolo Carola ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che il 22/03/2023 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale cittadino il 21/12/2021 in ordine a delitto di cui all'art.646 cod. pen. con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia. A sostegno del ricorso ha proposto due motivi di impugnazione: 1.1 Violazione di legge per non essere state riconosciuto il difetto di rituale querela, non emergendo dall'atto di denuncia la volontà punitiva della società persona offesa del reato, che ha rinunciato all'azione in sede civile.

Assume inoltre la ricorrente che l'atto di denuncia non sarebbe stato depositato dall'avv. Vittoria Varzi, munito di procura speciale, bensì da soggetto da questo delegato. 1.2 Violazione di legge e vizio di motivazione per essersi riconosciuta la penale responsabilità della ricorrente sulla base delle mere dichiarazioni del consulente contabile incaricato dalla persona offesa, peraltro sulla base di una revoca dell'ammissione del legale rappresentante della Stanleybet Malta quale teste, a seguito della rinuncia alla testimonianza da parte della società, e nonostante l'opposizione della difesa..

2. Il pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Fulvio Baldi, ha presentato requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto si discosta dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata. 3.1. Il primo motivo di ricorso, in particolare, è manifestamente infondato, oltre che meramente reiterativo di censure motivatamente disattese dalla Corte di merito, con argomentazioni le quali il ricorrente non si confronta adeguatamente, in quanto emerge dalla sentenza impugnata che l'atto di querela risulta sottoscritto dal legale rappresentante della società Stanley Bet Malta LDT, persona offesa dal reato contestato alla ricorrente, e le fonti del potere di rappresentanza del predetto risultano ben evidenziate dal provvedimento impugnato, laddove questo ha rilevato che il verbale del consiglio di amministrazione della società aveva deliberato di agire nei confronti della Ruvolo per i reati a questa attribuibili, attribuendo altresì al legale rappresentante anche il potere di conferire procura speciale al difensore.

Sulla base di questi elementi, a fronte di una querela munita di sottoscrizione ritualmente apposta dal proponente ed autenticata dal difensore, correttamente la Corte territoriale ha rilevato che l'atto poteva essere depositato da qualsiasi incaricato, tanto che - secondo la giurisprudenza di questa Corte correttamente evocata dalla sentenza - perfino l'omessa identificazione di quest'ultimo, da parte della autorità che la riceve, non integra motivo di invalidità ma dà luogo ad una mera irregolarità di ordine amministrativo irrilevante ai fini della procedibilità dell'azione penale, in quanto mediante l'autenticazione del difensore, la quale presuppone l'attestazione dell'identità del querelante, si raggiunge comunque la certezza che 2 v l'atto di volontà alla base dell'istanza di punizione provenga dal soggetto legittimato (Sez. 2, n. 23392 del 17/05/2007, Rv. 236758).

La specificazione del querelante di proporre denuncia "contro Ruvolo Carla", chiedendone "la condanna alle pene di legge con riserva di ogni diritto compresa la facoltà di costituirsi parte civile", rende incontrovertibile l'espressione della volontà punitiva del ricorrente e manifestamente infondata l'eccezione relativa al difetto della condizione di procedibilità. 3.2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, non potendo dolersi la ricorrente della rinuncia del pubblico ministero all'esame testimoniale del legale rappresentante della società creditrice, a nulla rilevando l'opposizione della ricorrente, atteso che, in tema di diritto alla prova, ove alla rinuncia di un testimone segua l'opposizione della parte non rinunciante, il giudice è tenuto a valutare la perdurante necessità della audizione del teste già ammesso, tenuto conto dell'efficacia dimostrativa delle prove già assunte, sicché l'eventuale revoca deve essere disposta con ordinanza motivata ai sensi dell'art. 495, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 28915 del 24/09/2020, Rv. 279674).

Sono inammissibili perché attengono esclusivamente al merito della sentenza impugnata, infine, le ulteriori censure con le quali la ricorrente si duole della sufficiente valenza probatoria riconosciuta dai giudici di merito di entrambi i gradi di giudizio agli esiti delle analisi contabili riferite in dibattimento dall'ingegnere Luca Varzi ai fini dell'individuazione degli utili indebitamente trattenuti dalla Ruvolo unitamente alla testimonianza in ordine al rapporto di prestazione d'opera intercorrente tra le parti.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 novemb