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Sentenza — n. 4907/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 4907/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 4907/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Colaneri Antonio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che il 14/11/2022 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale di cittadino il 13/6/2019 per il reato di truffa, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia.2. A sostegno del ricorso ha dedotto: 2.1. Con i primi due motivi di ricorso, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del delitto di truffa: assume il ricorrente che l'assegno contraffatto sarebbe stato consegnato dopo la sottoscrizione dell'atto di vendita e, pertanto, si tratterebbe, al più, di artifici e raggiri successivi alla conclusione del contratto e, comunque, di mero inadempimento civilistico. 2.2.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 4907/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente risulta aver riportato un unico precedente penale divenuto irrevocabile nel 2009, al di fuori della condanna divenuta definitiva solo dopo la consumazione del reato di cui si tratta, non valutabile ai fini del riconoscimento della recidiva: la sentenza impugnata, pertanto, va annullata limitatamente alla valutazione inerente alla contestata recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia, che valuterà il riconoscimento o meno della recidiva facoltativa contestata al Colaneri sulla base solo della menzionata condanna riportata nel 2009, peraltro in epoca anteriore al quinquennio rilevante ai sensi dell'art. 99 comma 2 n. 2 cod. pen.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione reato economico perseguimento penale per truffa truffa all'assistenza sociale messa in circolazione di monete false sanzioni pecuniarie
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COLANERI ANTONIO nato a VASTO il 28/02/1981 avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020

RITENUTO IN FATTO

1. Colaneri Antonio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che il 14/11/2022 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale di cittadino il 13/6/2019 per il reato di truffa, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia.2. A sostegno del ricorso ha dedotto: 2.1. Con i primi due motivi di ricorso, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del delitto di truffa: assume il ricorrente che l'assegno contraffatto sarebbe stato consegnato dopo la sottoscrizione dell'atto di vendita e, pertanto, si tratterebbe, al più, di artifici e raggiri successivi alla conclusione del contratto e, comunque, di mero inadempimento civilistico. 2.2.

Con il terzo e quarto motivo di impugnazione, a violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della recidiva pur risalendo a sentenza divenuta irrevocabile nel 2009 l'unico precedente da cui è gravato il Colaneri, di diversa indole. La sentenza impugnata, invece, ha giustificato l'aumento di pena per la recidiva con riferimento ad altro reato commesso il 3/2/2017, giudicato con sentenza irrevocabile il 25/6/2018. 2.3. Con gli ultimi due motivi di ricorso, la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio.

3. Con requisitoria scritta il pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Fulvio Baldi, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è solo parzialmente fondato, e va accolto per quanto di ragione.

1. I primi due motivi di ricorso sono manifestamente infondati, atteso che la Corte territoriale, pur non contestando l'assunto difensivo secondo cui l'assegno contraffatto sarebbe stato consegnato dopo la sottoscrizione dell'atto di compravendita, ha evidenziato che la consegna del titolo contraffatto comunque induceva la persona offesa ad intestare alla società del Colaneri l'autovettura di cui si tratta, così procurando al ricorrente l'ingiusto profitto di euro 8.700,00, con corrispondente danno per il venditore che aveva confidato sulla genuinità dell'assegno. Senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico, pertanto, la sentenza impugnata ha riconosciuto nel perfezionamento delle pratiche di intestazione del veicolo alla società del ricorrente l'evento dannoso del reato contestato, rilevando, peraltro, a conferma dell'intento truffaldino del Colaneri, che dopo la consegna del titolo questo aveva anche telefonato alla persona offesa esortandolo a non incassare il titolo e rassicurandolo che avrebbe pagato in contanti il prezzo d'acquisto del veicolo.

2. Sono fondati, invece, i motivi di ricorso volti a contestare la legittimità del riconoscimento della recidiva infraquinquennale, in quanto fondato dalla sentenza impugnata sull' "epoca di commissione del precedente reato della stessa indole commesso in data 3/2/2017 e giudicato con sentenza irrevocabile del 25/6/2018" e, pertanto su condanna intervenuta successivamente alla consumazione della truffa contestata al Colaneri in questa sede: l'applicazione della recidiva, invece, presuppone che la precedente condanna sia divenuta definitiva prima della commissione del fatto in relazione al quale la recidiva stessa è ritenuta, poiché l'autore del nuovo delitto deve essere in grado di rendersi conto di tutte le possibili conseguenze penali derivanti dalla pregressa condanna. (Sez. 2, n. 994 del 25/11/2021, Rv. 282515).

Il ricorrente risulta aver riportato un unico precedente penale divenuto irrevocabile nel 2009, al di fuori della condanna divenuta definitiva solo dopo la consumazione del reato di cui si tratta, non valutabile ai fini del riconoscimento della recidiva: la sentenza impugnata, pertanto, va annullata limitatamente alla valutazione inerente alla contestata recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia, che valuterà il riconoscimento o meno della recidiva facoltativa contestata al Colaneri sulla base solo della menzionata condanna riportata nel 2009, peraltro in epoca anteriore al quinquennio rilevante ai sensi dell'art. 99 comma 2 n. 2 cod. pen.

3. E' inammissibile, invece, il motivo di ricorso volto a contestare la legittimità del diniego delle attenuanti generiche, fondato dalla Corte territoriale sull'insussistenza di elementi positivi sui quali fondare le circostanze invocate - e la mancata allegazione di situazioni valorizzabili a tal fine - in coerenza con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il riconoscimento delle attenuanti in parola deve essere fondato sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio. (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Piliero, Rv. 26646001).

L'ultimo motivo di ricorso, inerente la quantificazione della pena, deve ritenersi invece assorbito dall'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla recidiva.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione inerente alla contestata recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così deciso il 2 n