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Ordinanza — n. 4811/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the appellant waived all appeal grounds, preventing review of acquittal reasons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4811/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Daniele Bernardini inadmissible. Bernardini challenged an appellate court sentence imposing three years and eight months of imprisonment for robbery and personal injuries, arguing for acquittal. The court ruled that since the appellant had renounced all grounds for appeal, the second-instance judge was not required to address reasons for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 599-bis cod. proc. pen.: When an appellant renounces all grounds for appeal, the cassation court cannot review the second-instance judge's decision on acquittal or nullity.

Parole chiave

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waiver of appeal grounds acquittal reasons review second instance appeal cassation inadmissibility renunciation of appeal riduzione della pena abbandono del procedimento penale commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
1.Daniele Bernardini ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe che, in parziale riforma di quella di primo grado, gli ha applicato, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103
Deve ricordarsi il pacifico insegnamento di legittimità secondo cui, in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n.
art. 599-bis cod. proc. pen
1.Daniele Bernardini ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe che, in parziale riforma di quella di primo grado, gli ha applicato, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522
N. 15505 del 2018 Rv. 272853
15505 del 2018 Rv. 272853).
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Testo completo

seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Bernardini Daniele (CUI 01GXOUL), nato a Roma 1'01/07/1975, avverso la sentenza del 24/10/2023 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Daniele Bernardini ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe che, in parziale riforma di quella di primo grado, gli ha applicato, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la pena di anni tre, mesi otto di reclusione ed euro 2000 di multa in relazione ai reati di rapina e lesioni personali. Si duole della mancata assoluzione. j/j/1 2.11 ricorso è inammissibile. Deve ricordarsi il pacifico insegnamento di legittimità secondo cui, in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 Massime precedenti Conformi:

N. 15505 del 2018 Rv. 272853). 3.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 16.01.2024. Il Consigliere estensore leresidente Giuseppe Sgadari Anna P u zellis / ) / (f-v- DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE' 2 FEB, 2024 IL FUNZIONARIO GIUDI