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Ordinanza — n. 4803/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because personal filing is prohibited by law and constitutional challenge rejected.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4803/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Aziz Mahdar inadmissible for violating the statutory requirement that cassation petitions must be submitted by lawyers, not personally. Although the appellant argued the personal filing ban was unconstitutional, the Court rejected this claim, citing established precedent that such a ban does not infringe on defense rights. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: The right of defense in cassation requires technical representation by a qualified lawyer, and the legislative exclusion of personal filing does not violate constitutional guarantees.

Parole chiave

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cassation appeal admissibility personal filing prohibition constitutional challenge rejection defense rights limitation legal representation requirement esame di cassazione commisurazione della pena per rapina reato di pirateria della strada

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen.
Il ricorso presentato è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., in relazione a quanto previsto dall'art.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Ha proposto ricorso personalmente Aziz Mahdar chiedendo l'annullamento della sentenza per manifesta illogicità della motivazione e sostenendo la illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod.
Art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017 n. 103
613, comma 1, del codice di rito, come modificato dall'art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017 n. 103, che ha escluso la facoltà per la parte di presentare ricorso personalmente.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 613 cod. proc. pen
Ha proposto ricorso personalmente Aziz Mahdar chiedendo l'annullamento della sentenza per manifesta illogicità della motivazione e sostenendo la illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANDAR AZIZ (CUI 063RYVE) nato in MAROCCO il 28/10/2000 avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE DI APPELLO DI TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero Messini D'Agostini.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 13 settembre 2023 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della decisione del primo giudice, rideterminava la pena inflitta ad Aziz Mahdar per il reato di rapina aggravata.

2. Ha proposto ricorso personalmente Aziz Mahdar chiedendo l'annullamento della sentenza per manifesta illogicità della motivazione e sostenendo la illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen. nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente.3. Il ricorso presentato è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., in relazione a quanto previsto dall'art. 613, comma 1, del codice di rito, come modificato dall'art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017 n. 103, che ha escluso la facoltà per la parte di presentare ricorso personalmente.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione» (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). Con la stessa pronuncia è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive.

Le Sezioni Unite hanno osservato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole la esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato.

4. All'inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende