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Ordinanza — n. 4802/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4802/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4802/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 9 novembre 2023, il G.u.p del Tribunale del Bolzano, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicava a Walid Chehaibi la pena concordata dalle parti (sei mesi di reclusione e 240,00 euro di multa) per il reato previsto dall'art. 493-ter cod. pen. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per mancanza della motivazione.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 493-ter cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 4802/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione a quanto previsto dall'art. 448, comma 2 -bis, del codice di rito, inserito dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, come statuito dalla costante giurisprudenza di legittimità (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain, Rv. 277102; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). Peraltro, già prima della richiamata modifica legislativa, era consolidato nella giurisprudenza il principio secondo il quale la motivazione della sentenza in relazione alla mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. può anche essere meramente enunciativa.

Parole chiave

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abuso di carte-chèques capacità di obbligarsi in via cambiaria divieto di pagamento sanzioni pecuniarie divieto dell'arresto personale per debiti offesa al credito

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 9 novembre 2023, il G.u.p del Tribunale del Bolzano, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicava a Walid Chehaibi la pena concordata dalle parti (sei mesi di reclusione e 240,00 euro di multa) per il reato previsto dall'art.
art. 493-ter cod. pen
pen., applicava a Walid Chehaibi la pena concordata dalle parti (sei mesi di reclusione e 240,00 euro di multa) per il reato previsto dall'art. 493-ter cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Peraltro, già prima della richiamata modifica legislativa, era consolidato nella giurisprudenza il principio secondo il quale la motivazione della sentenza in relazione alla mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHEHAIBI WALID (CUI 0233Z1M) nato in TUNISIA il 07/08/1975 avverso la sentenza del 09/11/2023 del G.U.P. TRIBUNALE DI BOLZANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero Messini D'Agostini.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 9 novembre 2023, il G.u.p del Tribunale del Bolzano, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicava a Walid Chehaibi la pena concordata dalle parti (sei mesi di reclusione e 240,00 euro di multa) per il reato previsto dall'art. 493-ter cod. pen.

2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per mancanza della motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione a quanto previsto dall'art. 448, comma 2 -bis, del codice di rito, inserito dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, come statuito dalla costante giurisprudenza di legittimità (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain, Rv. 277102; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). Peraltro, già prima della richiamata modifica legislativa, era consolidato nella giurisprudenza il principio secondo il quale la motivazione della sentenza in relazione alla mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. può anche essere meramente enunciativa.

Pertanto, la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la ricorrenza di una delle cause di non punibilità di cui al suddetto articolo. Nel caso di specie, dalla sentenza impugnata non emerge la sussistenza di una delle ipotesi di proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., peraltro neppure genericamente indicata dalla difesa, che ha dedotto che "le circostanze accessorie alla condotta criminosa fondamentale erano tali da consentire la rappresentazione di una ipotesi di collaborazione desumibile ictu °culi dagli atti di causa".

4. Alla inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di tremila euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende