Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds not permitted under Article 599-bis of the Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's grounds were generic and did not fall within the specific categories permitted by Article 599-bis of the Criminal Procedure Code. The appellant argued for annulment based on a lack of verification of procedural results proving innocence, but the court ruled this reason is excluded from admissible complaints regarding sentencing determinations. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals under Article 599-bis are admissible only for specific grounds regarding the formation of will, prosecutor consent, or divergent pronouncements, excluding generic complaints about sentencing determinations or omitted declarations of extinction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERBO WILLIAM ALFONSO nato a CATANIA il 19/08/1982 avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE DI APPELLO DI VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero Messini D'Agostini. (
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 3 luglio 2023 la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della decisione del primo giudice, accoglieva la richiesta formulata dalle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. e rideterminava in due anni e sei mesi di reclusione la pena inflitta in primo grado a William Alfonso Cerbo per il delitto ex art. 416, primo comma, cod. pen. e per quattrodici reati-fine di truffa.
2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata "verifica delle risultanze processuali che rendono manifesta l'innocenza dell'imputato".
3. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo non consentito. Il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice ovvero - come da ultimo statuito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481) - alla omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza.
Sono inammissibili, invece, le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969). Il motivo, peraltro, è anche del tutto generico in quanto neppure indica quale sarebbe la causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ravvisabile nel caso di specie.
4. Alla inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende