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Sentenza — n. 4794/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded grounds regarding procedural remedy requalification.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4794/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the grounds were manifestly unfounded. The defense argued that the execution judge should have reclassified the incident as a request for rescission of the judgment rather than a time-limited restitution. The Court rejected this, citing established precedent that time-limited restitution cannot be requalified as rescission of the judgment due to the principle of conservation of judicial decisions.

Regesto Legislator

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Art. 629-bis c.p.p.; Art. 568, comma 5 c.p.p.: The request for restitution within a time limit cannot be requalified as a request for rescission of the judgment, as the principle of conservation applies only to remedies explicitly classified as appeals.

Parole chiave

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restitution within time limit rescission of judgment manifestly unfounded grounds principle of conservation inadmissible appeal procedural requalification judicial decision stability revoca dell'annullamento

Disposizioni normative citate

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Art. 629-bis c.p.p.
pen., che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto riqualificare l'incidente d'esecuzione d'ufficio, dando così rilievo alla reale volontà dell'istante, essendo state rispettate le condizioni di ammissibilità previste per legge ai sensi dell'art. 629/629- bis cod.
Art. 568, comma 5 c.p.p.
pen., perché il principio di conservazione di cui all'art. 568, comma 5, cod.
Art. 420-bis c.p.p.
Come correttamente osservato dal Procuratore generale nelle proprie conclusioni questa Corte ha precisato, con principio che qui si intende ribadire, che l'istanza di restituzione nel termine proposta dall'imputato dichiarato assente ai sensi dell'art. 420-bis cod.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
La difesa ha sostenuto con un unico motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.
art. 420-bis cod. proc. pen
Come correttamente osservato dal Procuratore generale nelle proprie conclusioni questa Corte ha precisato, con principio che qui si intende ribadire, che l'istanza di restituzione nel termine proposta dall'imputato dichiarato assente ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen.
art. 629-bis cod. proc. pen
non può essere riqualificata nella richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., perché il principio di conservazione di cui all'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 10000 del 14/02/2017
pen., è applicabile ai soli rimedi qualificati come impugnazioni dal codice di rito, tra i quali non rientra la restituzione nel termine" (Sez. 6 n. 10000 del 14/02/2017, Rv.
Sez. 4 n. 863 del 03/12/2021
269665-01; Sez. 4 n. 863 del 03/12/2021, Rv.
Sez. 3 n. 33647 del 08/07/2022
282566-01; Sez. 3 n. 33647 del 08/07/2022, Rv.
Sez. U. n. 15498 del 26/11/2020 (Lovric)
Sez. U. n. 36848 del 17/07/2014 (Burba)
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MANTOVANI ANDREA CUI 05560T0 nato a VERONA il 27/09/1982 avverso il decreto del 25/07/2023 del GIP TRIBUNALE di REGGIO EMILIAudita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; lette le conclusioni del PG che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore Avv. SIMONE GIUSEPPE BERGAMINI, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Mantovani Andrea, per mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione lamentando violazione di legge e vizio della motivazione avverso l'ordinanza (effettivamente decreto, per come allegato agli atti) del Tribunale di Reggio Emilia del 25/07/2023 che ha dichiarato inammissibile l'istanza inoltrata al giudice dell'esecuzione per questioni che dovevano eventualmente essere sollevate attraverso la disciplina di cui agli art. 629- 629-bis cod. proc. pen.

2. La difesa ha sostenuto con un unico motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto riqualificare l'incidente d'esecuzione d'ufficio, dando così rilievo alla reale volontà dell'istante, essendo state rispettate le condizioni di ammissibilità previste per legge ai sensi dell'art. 629/629- bis cod. pen.

3. Il procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo manifestamente infondato. Come correttamente osservato dal Procuratore generale nelle proprie conclusioni questa Corte ha precisato, con principio che qui si intende ribadire, che l'istanza di restituzione nel termine proposta dall'imputato dichiarato assente ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen. non può essere riqualificata nella richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., perché il principio di conservazione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., è applicabile ai soli rimedi qualificati come impugnazioni dal codice di rito, tra i quali non rientra la restituzione nel termine" (Sez. 6 n. 10000 del 14/02/2017, Rv. 269665-01; Sez. 4 n. 863 del 03/12/2021, Rv. 282566-01; Sez. 3 n. 33647 del 08/07/2022, Rv. 283474-01).

2. In tal senso occorre osservare che questa Corte nel suo massimo consesso (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, Lovric, Rv. 280931-02), ha esplicitamente richiamato il dictum anche di Sez. U. Burba (Sez. U, n. 36848 del 17/07/2914, Burba, Rv. 259992-01), che sul piano generale ha escluso ogni possibilità di riqualificare la richiesta di rescissione del giudicato come restituzione nel termine ed anche quale incidente di esecuzione, tenuto conto del differente oggetto giuridico dei rimedi in questione. Non vi sono dunque ragioni per discostarsi dal canone interpretativo accolto dalla ordinanza impugnata che ha risolto la questione in applicazione dei principi evidenziati nei ripetuti interventi delle Sezioni Unite cui si è fatto riferimento.

3. Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in